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pena canonica

«Stop ai ministeri divini»

La sospensione “a divinis” è una pena canonica prevista dal canone 1333 del codice di diritto canonico della Chiesa cattolica (edizione del 1983). La locuzione latina “a divinis” tradotta...

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La sospensione “a divinis” è una pena canonica prevista dal canone 1333 del codice di diritto canonico della Chiesa cattolica (edizione del 1983). La locuzione latina “a divinis” tradotta letteralmente significa dai ministeri divini.

La sospensione appartiene alla categoria delle pene "medicinali" o censure (canone 1312), che comprende anche la scomunica e l'interdetto. Le pene "medicinali" sono volte a che il reo cessi la contumacia (cioè si penta del delitto e dia congrua riparazione dei danni e dello scandalo che ha causato, o almeno prometta di farlo).

La sospensione può essere applicata solo ai chierici, cioè ai membri dei tre gradi dell'ordine sacro (diaconi, presbiteri, vescovi), e vieta tutti o alcuni atti della potestà di ordine, tutti o alcuni atti della potestà di governo, l'esercizio di tutti o alcuni diritti o funzioni inerenti all'ufficio, oppure l'insieme di tali atti, diritti o funzioni. Al sacerdote sospeso può, per esempio, essere vietato di amministrare i sacramenti, anche solo in pubblico: il che può includere la celebrazione della messa e della confessione. Il divieto è sospeso «per provvedere a fedeli che si trovano in pericolo di morte».