Appaltopoli, le prove della spartizione
Le motivazioni: tutti assolti per turbativa perché prescritta, l’abuso è provato ma non c’è dolo, la Amoruso è teste credibile
Il processo di Appaltopoli è passato alla storia giudiziaria di questa città come un “buco nell’acqua” processuale. Ma è una storia che si deve riscrivere, alla luce della motivazione della sentenza della Corte d’appello che ha sì assolto tutti i 12 imputati - un funzionario pubblico e 11 imprenditori -, ma lo ha fatto affermando che i reati di turbativa d’asta (la grande spartizione per gli appalti) e abuso d’ufficio (aver avvantaggiato gli imprenditori ferraresi) sono stati più che provati. La turbativa d’asta c’è stata, perchè «l’accordo spartitorio è certamente intervenuto tra tutti gli imprenditori che hanno partecipato ai cottimi fiduciari (otto appalti mascherati con una gara fittizia, provata dalla presena del famoso tabellone, ndr)».
L’abuso d’ufficio contestato ad Enrico Pocaterra e gli imprenditori ferraresi coinvolti nel processo Appaltopoli, pure, perchè, ritiene la Corte d’appello, che «l’elemento oggettivo del reato d’ abuso d’ufficio sia pienamente provato». Non c’è, invece, in questo caso «la prova della sussistenza del dolo richiesto», in quanto Pocaterra «non ha certamente perseguito in via esclusiva un interesse privato...ha certamente favorito imprenditori con i quali era intervenuto un accordo collusivo, ma non ha assegnato loro lavori inutili o che non avrebbero dovuto essere realizzati: all’opposto essi non solo corrispondevano all’interesse della collettività ma dovevano essere realizzati velocemente per ottenere i fondi europei».
Fanno lo slalom tra articoli, codici e valutazioni i giudici della Corte d’appello di Bologna che nel febbraio scorso avevano “cancellato” il processo di Appaltopoli. Ora, però, leggendo le motivazioni condensate in 67 pagine, i giudici Magagnoli, Chiappelli e Mori spiegano che non si è trattato affatto di un colpo di spugna, anzi. I giudici hanno rivisto l’intera inchiesta di procura e carabinieri alla moviola e l’hanno riabilitata rispetto le conclusioni che avevano tratto i giudici di primo grado: i risultati processuali erano pressochè gli stessi, poichè il tribunale di Ferrara aveva assolto tutti e solo condannato Enrico Pocatera, dirigente comunale, per un solo, marginale, reato. Ma aveva motivato sollevando molti dubbi sull’inchiesta. Ora la Corte d’appello che ha anch’essa assolto gli imputati, ha invece apprezzato l’impianto dell’accusa che invece era stata molto criticata a Ferrara. Per la turbativa d’asta, la spartizione degli appaltini, la Corte ha deciso per la prescrizione (dunque il reato c’era, eccome). Mentre per l’abuso d’ufficio, pur con sottili, tecnici distinguo, ha assolto tutti perchè ha ritenuto i fatti non configurabili in reato.
Sopra a tutto, però, i giudici hanno riabilitato la testimonianza di Maria Amoruso: la funzionaria comunale, ex braccio destro di Pocaterra, la classica «testimone d’accusa», poi diventata anche lei indagata, è ritenuta dai giudici bolognesi assolutamente credibile «perchè sono emersi tali e tanti elementi inequivoci a riscontro della versione da lei fornita, costituiti da documenti (tabellone, fax, buste chiuse), intercettazioni telefoniche, considerazioni logiche (entità dei ribassi, eccessivo frazionamento dei lavori) che la prova della responsabilità degli imputati, nei limiti che si è detto ( i vari e articolati distiguo, ndr), è pienamente raggiunta». Fu lei, la Amoruso, a dare un importante contributo, fornire fatti, riscontri, prove, documenti all’inchiesta di carabinieri e pm Castaldini, per una vicenda nata nel lontano 2006, diventata la madre di tanti processi (primo tra tutti quello sugli appalti del polo ospedaliero di Cona). A nulla sono serviti gli attacchi frontali da parte delle difese alla credibilità della Amoruso, tanto da far acquisire al processo d’appello una sua condanna per stalking: «vicende della sua vita privata - bacchettano i giudici - che non solo non sono in alcun modo in grado di contrastare un giudizio della sua attendibilità, ma non risultano tali da poter attribuire alla teste intenti calunniosi in danno di un collega di lavoro (Pocaterra, ndr) e di imprenditori coi quali ha condiviso interessi lavorativi. Per questo motivo i giudici ritengono che i fatti (pur senza portare alla condanna) siano stati provati. Lo fanno confermando «il giudizio di sicura attendibilità della Amoruso». E ritengono che a differenza del tribunale di Ferrara «emergano dal processo plurimi, rigorosi ed indiscutibili riscontri alle sue affermazioni che ne confermano la credibilità perchè dotati di pesante, grave e coerente valenza indiziaria».
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