«Il fatto non sussiste» Nessuna colpa per il Cum
Monticelli, accusato dal Comune di abuso edilizio nel novembre 2010 ha visto la chiusura del procedimento perché il reato non è stato risocontrato
MONTICELLI. Erano stati accusati per abuso edilizio ma sono stati tutti assolti perché il fatto non sussiste. Imputato il legale rappresentante del Cum (Consorzio uomini Massenzatica) Carlo Ragazzi ed altri membri del consorzio. La vicenda aveva preso il via a fine novembre 2010 quando, nell’ambito di lavori di ordinaria manutenzione e sistemazione agraria effettuati dal Cum su parte dei propri terreni prospicienti la strada provinciale Gran Linea (contigui all’attuale campo cross), è stato aperto, dal Comune di Mesola, un procedimento per presunto abuso edilizio nei confronti di Ragazzi con denuncia alla procura della repubblica. Coinvolti il presidente del Consorzio Carlo Ragazzi (difensore Luca Esposito), il geometra Mario Dovier Beltrami (difeso da Anna Maria Domanico) e le ditte Iliano Castellani ed Enea Scalambra S.n.c. di Italba di Codigoro e Valerio Mangolini & C. s.n.c. di Italba di Mesola (entrambe le ditte difese da Marcello Barbé). Due i capi di imputazione nel processo che ha visto, nei giorni scorsi, la propria chiusura con assoluzione degli imputati.
Il primo per violazione dell’articolo 181 - 142 lettera h del Dlgs. 42/04 in quanto, in assenza di autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, necessaria in quanto zona gravata da usi civici. Il secondo capo di imputazione articolo 44 lettera a del DPR 380/01il quale vieta movimentazioni di terreni per qualsiasi fine eseguite che portino alla modifica dell'andamento plano altimetrico’del sistema dunoso rilevabile sul piano di campagna.
Si è fatto rilevare che, in tutto il Comune di Mesola, non esiste un solo metro quadrato zone gravate da uso civico così come è semplice rilevare da tutta la pianificazione comunale, provinciale e regionale.
Ad avviso del Consorzio i lavori agricoli che si stavano effettuando non necessitavano di alcuna autorizzazione e comunque erano da considerarsi tra categorie degli interventi disciplinati dal Titoli I° e II° del D.P.R. 380/01 interventi liberalizzati con il nuovo art 6 del medesimo DPR 380/01 entrato in vigore nel maggio del 2010.
Il nuovo articolo 6, già in vigore all’epoca dei fatti, modificando i principi fondanti dell’attività edilizia, prevale dunque sulle norme di dettaglio con esso configgenti. Ciò comporta che, se è impedito alla Regione di introdurre limiti al regime liberalizzato, la stessa preclusione opera anche rispetto a quelle amministrazioni comunali la cui normativa urbanistico edilizia, relativa al rapporto tra interventi edilizi e titolo abilitativo non sia aggiornata al nuovo testo statale che ha ampliato l'elenco degli interventi di edilizia libera sottraendoli al titolo abilitativo. (m.r.b.)
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