Calcestruzzo assicurato cent’anni
Processo Cona, i consulenti delle difese: scelte idonee alle condizioni dell’opera
Era il calcestruzzo, all’udienza di ieri, l’imputato del processo sull’ospedale di Cona. E per convincere i giudici della sua innocenza le difese hanno schierato un battaglione di luminari in materia, primo fra tutti il professor Mario Collepardi, fondatore dell’Enco e autore di centinaia di pubblicazioni.
Il verdetto finale, secondo i consulenti di parte, è l’assoluzione piena. La colpa del calcestruzzo, secondo la procura, era quella di essere di tipo RCK25, meno resistente dell’RCK30 che, sempre secondo l’accusa, era quello indicato nel capitolato di appalto. E invece, hanno replicato i tecnici, l’RCK25 andava benissimo per garantire all’ospedale una durata di 100 anni perché il consulente dell’accusa, l’ingegner Marinelli, nel “condannarlo” non aveva tenuto conto di alcuni fattori fondamentali. Uno dei più importanti è quello che, per i profani, potrebbe sembrare un elemento di debolezza, ovvero che le fondamenta dell’ospedale sono costantemente immerse nell’acqua di falda. Una condizione, questa, che mette maggiormente al riparo le strutture dal rischio di corrosione perché mette fuori gioco ossigeno e anidride carbonica, i principali nemici del calcestruzzo. Tradotto in parametri tecnici, l’ospedale di Cona si può collocare nella classe più bassa (su quattro) di rischio corrosione. Un altro parametro importante per valutare la durabilità di un’opera è lo spessore del copriferro (la platea) e dei diaframmi. Usando calcestruzzo RCK25 e in condizioni anaerobiche (perché costantemente in acqua) lo spessore richiesto è di 45 millimetri per la platea e di 50 per i diaframmi: nel caso di Cona è stato adottato lo spessore di 50 mm per entrambi. Una combinazione di fattori che, hanno ribadito gli ingegneri Troilo e Collepardi, garantisce ampiamente la durata dei 100 anni.
A essere contestati dai consulenti della difesa, e in particolare dal presidente delll’Ordine degli Ingegneri di Ferrara, Franco Mantero, sono stati anche i criteri seguiti dal loro collega dell’accusa, soprattutto nell’adottare come punto di riferimento legislativo la Uni En 206, una norma «non cogente», dunque senza carattere obbligatorio, a differenza delle disposizioni emesse con decreto dal Ministero delle Infrastrutture, e dunque con valore di legge. È su questo terreno che, al capitolo calcestruzzo, va misurata la responsabilità degli imputati. Il compito di valutare e garantire la durabilità di un’opera spetta al progettista che, ha chiarito il professor Franco Mola del Politecnico di Milano, tenute salde le disposizioni ministeriali, ha dalla sua margini di discrezionalità per assumere decisioni proprie sulla base delle condizioni ambientali dell’opera. Da qui la legittimità, per il progettista Mezzadri, di scegliere tra i vari tipi di calcestruzzo indicati nel capitolato d’appalto, e da qui - a catena - l’impossibilità di sindacare le scelte del progettista da parte degli altri imputati chiamati in causa per il calcestruzzo: i collaudatori Rossi e Benedetti, il fornitore Colombini, il direttore dei lavori Melchiorri e il Rup Beccati. Prossima udienza il 9 febbraio, con probabile inizio della discussione.
Alessandra Mura
