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«Nessuna violazione, lo dice la legge»

«Nessuna violazione, lo dice la legge»

Porto Garibaldi, sulle casette in spiaggia parla Simoni: assolti dai giudici ma è ancora tutto fermo

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PORTO GARIBALDI. Non si placa la polemica sulle casette in spiaggia. Il titolare Andrea Simoni si rivolge direttamente al sindaco Fabbri: «Vorrei ricordare che la sentenza del Tribunale di Ferrara sulle 4 casette di Porto Garibaldi, ha stabilito che il reato di deturpamento o distruzione delle bellezze naturali che si sarebbe configurato, secondo la magistratura, a seguito della costruzione del fabbricato in una zona vincolata ex lege e in contrasto con l'art.13 comma 2 lett.a delle Norme tecniche di attuazione del Ptpr, non sussiste, nel senso che il reato in argomento non è stato provato». «In più, la stessa sentenza ha stabilito che il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative per aver falsamente attestato nell'autorizzazione paesaggistica che quanto richiesto, ossia l'istanza relativa alla realizzazione di un fabbricato in località porto Garibaldi viale mille, non contrasta con le norme edilizio urbanistiche del Ptcp non sussiste, nel senso che anche questo non è stato provato. Ancora la condotta di cui all'articolo 323 (abuso d'ufficio) commesso dall'allora dirigente dell'urbanistica, non costituisce reato».

«Preciso - va avanti Simoni - che le condotte di cui ai restanti reati (artt. 181, co. 1 D.lgs. 42/2004, art.13 co.30 L.394/91 e 44 lett.c DPR. 380/2001, per i quali il tribunale ha dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, che tengono tutti all’esistenza o meno di vincoli paesaggistici e al contrasto dell’area edificata con le norme di attuazione dei piani edilizi sovraordinati, risultano richiamate nei reati per il quali il giudice penale si è espresso non condannando nessuno».

Tutto questo «per ricordare che la giurisprudenza ha sancito da tempo la sindacabilità dell'illegittimità o meno dei permessi di costruire da parte del giudice penale, e mi piace aggiungere e ricordare un passaggio della Cassazione: “la giurisprudenza consolidata di questa corte, a partire dalle Sezioni Unite del 21.12.1993, ritiene che il giudice penale nel valutare la sussistenza o meno della liceità di un intervento edilizio, deve verificarne la conformità a tutti i parametri di legalità fissati dalla legge, dai regolamento edilizi, dagli strumenti urbanisti e dalla concessione edificatoria”. Valutazioni effettuate dal giudice penale per arrivare a non provare reati contestati che presuppongono proprio gli abusi o la violazione di vincoli che si supponevano creati, indirettamente dicendo che nessuna violazione è stata posta in essere dall'intervento edilizio». «Quindi come dice lei, la legge parla chiaro, non risulta nessuna violazione, allora di cosa stiamo parlando?».

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