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«Said morì di freddo. Fu una tragedia prevedibile ed evitabile»

«Said morì di freddo. Fu una tragedia prevedibile ed evitabile»

Le motivazioni della sentenza di condanna dei quattro imputati per omissione di soccorso. Caso emblematico: «È ricorrente nella vita quotidiana imbattersi in persone bisognose»

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L’amico chiese di chiamare un taxi per portare a casa Said Belamel; il taxista suggerì di far intervenire un’ambulanza; uno degli addetti alla sicurezza della discoteca mise il giovane in posizione di sicurezza, su un fianco, per scongiurare che soffocasse nel suo stesso vomito; il suo collega incaricato di “dare un occhio” a quel cliente ubriaco, lo vide allontanarsi barcollando così tanto da urtare le auto in sosta e far scattare gli allarmi antifurto.

Ciascuna di queste circostanze dimostra che tutti gli imputati erano consapevoli dello stato di grave precarietà in cui versava il 29enne marocchino morto di freddo il 14 febbraio 2010.

Lo sostiene il giudice Alessandra Testoni nelle motivazioni della sentenza con cui, il 28 ottobre, ha inflitto quattro condanne per omissione di soccorso «Tutti e quattro - scrive - erano evidentemente ben consci che si trattasse di persona fortemente ubriaca, abbisognevole di accudimento ulteriore e ben più pregnante di quello normalmente e generalmente apprestato a chi versi in più comuni e generiche condizioni di ebbrezza alcolica». Dunque, sottolinea il giudice nelle 24 pagine della motivazione depositata nei giorni scorsi, non si trattò di una «leggerezza colposa» dovuta alla sottovalutazione dello stato di Said, ma di una vera omissione di soccorso.

«Sotto il profilo oggettivo v’era senza dubbio pericolo di vita», continua il giudice, o quantomeno tutto portava a prevedere un pericolo «per l’incolumità del Said in modo certamente significativo». In quella situazione l’unica cosa da fare era chiamare l’ambulanza, poiché «se Said fosse rimasto steso al suolo per ore, avrebbe certamente potuto subire un principio di congelamento o quantomeno un forte raffreddamento con conseguenze patologiche significative. Se per altro verso si fosse alzato in piedi e avesse camminato in strada avrebbe nondimeno rischiato la propria incolumità», visto il suo stato confuso e alterato. Said insomma si trovava in pericolo, là dove «vi sia probabilità che si verifichi non solo il decesso, ma anche la sola apprezzabile compromissione dell’integrità psico-fisica».

E che questa probabilità fosse tutt’altro che remota lo ha dimostrato quello che avvenne dopo: nessuno chiamò il 118 o le forze dell’ordine e Said venne lasciato a se stesso, “libero” di allontanarsi in stato di forte alterazione, di finire nel canale gelato, di togliersi i vestiti bagnati (ritrovati poi al mattino coperti di brina e ghiaccio), di vagare tra l’indifferenza degli automobilisti e morire di ipotermia, alle 9.30 del mattino dopo. Tutti e quattro gli imputati, insiste il giudice, avevano l’obbligo giuridico di chiamare i soccorsi: tre non lo fecero; il quarto, il tassista, «si accontentò, a suo dire, di un cenno di assenso col capo dell’amico di Said». Una mancanza “collettiva” che ha portato a conseguenze tragiche, ribadisce il giudice, che ritiene «la morte del Belamel un evento riconducibile causalmente all’omessa attivazione» dei soccorsi, che avrebbero «certamente scongiurato il decesso».

Non per questo, chiarisce il giudice, le posizioni dei quattro imputati possono ritenersi “equivalenti”; la condotta più grave viene attribuita a Mounir Zouina, l’amico di Said: non solo per la maggiore vicinanza al ragazzo, ma anche per avergli sottratto il cellulare, l’unico mezzo con cui Said avrebbe potuto chiedere aiuto. Mounir è stato condannato a un anno e 2 mesi, mentre ai due addetti della discoteca “M Butterfly”, Sandro Bruini e Paolo Nicolini, è stato inflitto un anno; più morbida la pena (6 mesi) per il tassista Paolo Campagnoli, l’unico a non avvalersi della facoltà di non rispondere e a presenziare al processo. Per la parte civile, il fratello di Said costituito attraverso l’avvocato Gianluca Filippone, il giudice ha stabilito una provvisionale di 50mila euro.

Nella sua requisitoria il pm Proto aveva invocato «un atto di giustizia non solo processuale, ma umano». Parole che il giudice Testoni sembra aver raccolto e fatto proprie nelle sue motivazioni, quando scrive che il «caso presenta anche una complessa problematica dai risvolti sociali piuttosto delicati, essendo ricorrente, nella vita quotidiana, l’imbattersi in persone bisognose».

Alessandra Mura

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