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Iva sulla Tia, Cmv perde l’appello

Iva sulla Tia, Cmv perde l’appello

Anche per il tribunale la multiutility deve rimborsare la famiglia che l’ha chiamata in causa

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CENTO. «Dal tribunale di Ferrara, la prima sentenza in appello che condanna Cmv Servizi alla restituzione dell'Iva sulla Tia a un cittadino renazzese». Per lo Studio legale avvocati Michela Braida e Rachele Randone e dottoressa Cristina Alessandra Pedoto di Cento, un risultato senza precedenti: «Una sentenza importante che va a confermare un principio giurisprudenziale a cui dovrebbe attenersi non solo Cmv Servizi, ma anche tutte le multiutility d'Italia e che conferma la precedente sentenza di primo grado del giudice di pace di Cento, del maggio 2013, secondo cui, come già stabilito e statuito dalla Cassazione nel 2009 e ribadito nel 2012, la Tia è un tributo e non un corrispettivo su cui può essere applicata l'Iva». Risale al marzo 2013, infatti, la causa pilota avviata dalla dottoressa Cristina Alessandra Pedoto, a nome del marito e utente di Cmv Roberto Zizza, in merito alla legittimità o meno dell'imposizione da parte di Cmv Servizi dell'Iva sulla tassa dei rifiuti. La richiesta di rimborso riguardava l'Iva sulla Tia, relativa all'abitazione di Renazzo dove la famiglia Zizza vive dal 2006, corrisposta alla multiutility nel periodo 2006-2012. «L'allora sentenza del giudice di pace di Cento confermò la mia tesi e impose a Cmv Servizi la restituzione di 6 anni di Iva sulla Tia. E su un’abitazione come la nostra, da 105 mq, significa recuperare 127 euro e 75 centesimi». Immediata poi, la decisione di Cmv Servizi di fare ricorso contro la sentenza del giudice di pace di Cento, proponendo appello. Ad assistere il renazzese Roberto Zizza, in tribunale a Ferrara, l'avvocato Michela Braida: «In udienza a novembre – spiega - il legale di Cmv ha richiamato il decreto sull’Iva (il Dpr 633 del 1972), ma con un'interpretazione tesa ad avvalorare l'attività svolta dalla multiutility, sostenendo che l'applicazione dell'Iva prescinde dalla natura o meno tributaria del servizio, e che esistono casi in cui l'Iva va a colpire anche dei tributi. Ma in realtà - precisa l'avvocato Braida - questo accade sono in casi tassativamente previsti dalla legge. E la Tia, non è tra questi». Poi l'arrivo dell'atteso esito: «Se gran parte dei tribunali d'Italia, quali Venezia e Genova, ha rigettato le sentenze dei giudici di pace andando contro a quanto statuito dalla Corte Costituzionale e dalla Cassazione, il tribunale di Ferrara, si è allineato con quanto ribadito in materia dalla Cassazione, il cui orientamento non è mai cambiato. Il tribunale, infatti, ha condannato Cmv alla restituzione della somma di 127,75 euro, oltre al pagamento degli interessi, delle anticipazioni e delle spese legali». Riconosciuta così in secondo grado la natura tributaria della Tia: «A conferma – proseguono Braida, Randone e Pedoto - il fatto che, quando la Tia è stata sostituita dalla Tares nel 2013, è stata correttamente chiamata tributo comunale sui rifiuti e sui servizi del Comune di Cento e l'Iva è sparita. Tuttavia, Cmv ha già preannunciato che andrà in Cassazione». Nello studio legale di via IV Novembre 11 a Cento è chiara la consapevolezza della portata economica e politica di tale sentenza: «Nel periodo in cui era in vigore la Tia, e quindi dal 1997 al 2012 compreso, tutti gli utenti d'intero bacino di competenza di Cmv, che significa i cittadini di 9 Comuni, hanno pagato l'Iva in ragione del 10% su tutte le fatture Tia. Poi è vero che, Cmv ha svolto una mera attività di riscossione per conto dello Stato, al quale ha tuttavia versato un importo, che per gli utenti privati non era dovuto». Da qui, la disponibilità dello studio legale: «Per noi, una questione di principio e di diritto - spiegano - riteniamo sia ingiusto che tanti cittadini abbiano dovuto fare per anni, questo versamento non dovuto. Per questo, mettiamo la nostra professionalità a disposizione dei cittadini privati che vorranno chiedere a Cmv, il rimborso dell'Iva versata dal 2005 al 2012, essendo intervenuta la prescrizione per gli anni precedenti».

Beatrice Barberini

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