Niente asta per i Bagni. Sentenza storica del Tar
I giudici riconoscono un diritto di superficie a coloro che hanno la concessione. Confesercenti: il governo deve tenerne conto e prendere subito provvedimenti
“Il concessionario balneare ha il diritto di superficie sugli immobili da lui realizzati sul demanio”. È quanto stabilisce una sentenza del Tar Toscana, la numero 328 del 27 febbraio scorso, destinata «se non cambiare le sorti del nostro litorale, ad aprire uno spiraglio importante», sottolineano dalla Confesercenti. Cosa dicono esattamente i giudici? In primo luogo bisogna sottolineare che si tratta di una sentenza del Tribunale amministrativo regionale e pur creando un precedente non mette in moto mutamenti repentini. Quindi, come spiega l’avvocato Ettore Nesi che si sta occupando per conto di Cna Balneatori della tutela giuridica delle concessioni demaniali marittime, «la sentenza è frutto di un ricorso del 2010 da parte di un concessionario contro il Comune di Isola del Giglio.
Più in dettaglio, la sentenza dice che laddove la concessione demaniale marittima stabilisca di concedere al concessionario il diritto di occupare un’area demaniale marittima allo scopo di mantenere un locale in muratura, viene ad essere costituito in capo al concessionario un diritto reale a immagine del diritto di superficie. Ne discende che i suddetti beni sono in proprietà superficiaria del concessionario e non sono quindi di proprietà demaniale, situazione che si è protratta nel tempo, laddove la concessione sia stata successivamente rinnovata senza soluzione di continuità». La sentenza, così come riportato sul sito “MondoBalneare.it) potrebbe rappresentare l’elemento giuridico necessario per impedire che gli stabilimenti balneari vadano all'asta. «La pronuncia - ha detto Nesi - stabilisce il diritto di proprietà privata sui manufatti realizzati dagli imprenditori balneari; un diritto sovracostituzionale sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Ne consegue che lo Stato non può mandare a evidenza pubblica tali manufatti: si può espropriare una proprietà privata per realizzare un porto o una strada, ma non per assegnarla a un altro imprenditore. Essendo stato abrogato l’articolo 37 del Codice della navigazione che stabiliva il rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime, alla scadenza delle concessioni entrerebbe in vigore l'articolo 49 che permetterebbe allo Stato di espropriare gli stabilimenti balneari senza indennizzo, ma questo articolo diventa incostituzionale con la sentenza del Tar Toscana che stabilisce la proprietà privata sui manufatti». «È solo un piccolo passo - vanno avanti dalla Confesercenti - ma almeno qualcosa si muove proprio nel mese in cui il governo dovrebbe presentare il disegno di legge per la riforma generale del sistema balneare italiano». «La domanda che ci poniamo è quindi per quale ragione non viene dato seguito generalizzato ad una giurisprudenza ormai così consolidata che consentirebbe di risolvere non pochi casi che riguardano l'impossibilità da parte delle imprese di corrispondere canoni insostenibili e che, a causa di ciò, stanno per vedersi revocato il titolo? Quando le sentenze ci sono contrarie, dobbiamo rispettarle immediatamente altrimenti se ne pagano le conseguenze. Quando ci sono favorevoli non succede nulla e le imprese rischiano di morire».
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli La Nuova Ferrara per le tue notizie su Google
