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il caso e le prime denunce

Ferrara, gli illeciti della promotrice finanziaria

Alcuni cittadini si sono rivolti a Federconsumatori per denunciare irregolarità nella condotta dell'operatrice

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FERRARA. Alcuni cittadini si sono rivolti agli uffici di Federconsumatori Ferrara per ottenere tutela nei confronti di una promotrice finanziaria, la quale si sarebbe resa responsabile, secondo talune ricostruzioni, di alcuni illeciti perpetrati nei confronti di tali persone; tali circostanze sono tanto più inquietanti in quanto sembrerebbe che tali condotte siano state poste in essere dalla promotrice in vigenza di rapporti di collaborazione con diversi istituti bancari.

«Pertanto, gli uffici di Federconsumatori Ferrara - dicono dall’associazione - da oltre un decennio impegnata nel territorio nel settore della tutela del credito e del risparmio, sono a disposizione delle persone che ritengano di aver subito un danno patrimoniale derivante dalla condotta della promoter per vagliare attentamente le singole posizioni ed apprestare gli idonei strumenti a tutela dei consumatori coinvolti. Si precisa che, come per analoghi fatti di cronaca, i legali dell’associazione valuteranno attentamente anche eventuali profili di responsabilità civile degli intermediari finanziari presso cui la promotrice collaborava, promuovendo le opportune azioni in ipotesi di sussistenza di tale responsabilità. Infatti, come noto, l’art. 31 del Testo Unico Bancario stabilisce che il soggetto abilitato (banca od altro intermediario finanziario) che conferisca l’incarico al promotore è responsabile in solido dei danni da questi arrecati a soggetti terzi, anche in ipotesi in cui tali danni siano conseguenti a responsabilità del promotore accertata in sede penale».

«La giurisprudenza - dicono - ha stabilito a carico degli intermediari finanziari (banche ed istituti finanziari) che si avvalgano di tali promotori una sorta di responsabilità oggettiva per i danni arrecati ai clienti da tali collaboratori, purché vi sia un nesso di necessaria occasionalità tra l’incarico affidato al promotore ed il fatto illecito dallo stesso commesso: dunque è sufficiente che il comportamento del promotore rientri nell’ambito delle incombenze per le quali la banca lo ha assunto. In tale ipotesi, il consumatore ha diritto di agire non solo nei confronti del promotore, ma anche in sede civile nei confronti della banca presso cui questi prestava la propria attività al fine di richiedere il risarcimento dei danni subiti».

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