«Fiorini licenziato per ritorsione. Riassumetelo»
Il giudice D’Ancona: «La condotta di Basell è stata di natura antisindacale. La sentenza sia affissa nella bacheca aziendale»
FERRARA. «Il licenziamento rivela l’uso abusivo e strumentale del potere disciplinare, con chiara finalità ritorsiva».
[[atex:gelocal:la-nuova-ferrara:ferrara:cronaca:1.12883292:gele.Finegil.StandardArticle2014v1:https://www.lanuovaferrara.it/ferrara/cronaca/2016/02/01/news/i-giudici-decidano-su-fiorini-ma-il-sindacato-andra-avanti-1.12883292]]
È il passaggio fondamentale del decreto con cui il giudice del Lavoro Alessandro D’Ancona ha ordinato il reintegro di Luca Fiorini, il sindacalista della Cgil licenziato a inizio gennaio da LyondellBasell. Il giudice ha riconosciuto la condotta antisindacale dell’azienda, che aveva deciso di interrompere il rapporto di lavoro sostenendo che durante la trattativa per il rinnovo dell’integrativo, Fiorini aveva minacciato con un pugno chiuso e spinto con una manata uno dei dirigenti di Basell.
Ben diversa era stata la versione della controparte, nel corso della causa contro Basell promossa dalla Cgil con gli avvocati Alberto Piccinini e Stefania Mangione, secondo cui Fiorini aveva reagito a una provocazione della dirigente dell’Ufficio personale Gabriella Bazzana (consistita nell’apostrofare il sindacato come inaffidabile e sbattere sul tavolo il badge aziendale), non aveva minacciato nessuno e si era limitato ad appoggiare una mano sul petto del dirigente Gaudenzi, che avrebbe finto di perdere l’equilibrio.
[[atex:gelocal:la-nuova-ferrara:site:1.12884034:gele.Finegil.Image2014v1:https://www.lanuovaferrara.it/image/contentid/policy:1.12884034:1650617184/image/image.jpg?f=detail_558&h=720&w=1280&$p$f$h$w=d5eb06a]]
Ricostruzioni tanto divergenti da rivelare, nota il giudice «un margine soggettivo di apprezzamento» per quel che riguarda il pugno chiuso e la “manata”. Al tempo stesso «può ritenersi accertato che Fiorini ha alzato la voce senza pronunciare insulti nè ingiurie e ha volontariamente toccato con una mano il petto di Gaudenzi». Condotta che al massimo può «portare eventualmente una nota di biasimo» ma non giustificare un licenziamento in tronco.
Tanto più che, sottolinea D’Ancona, i fatti sono accaduti durante una trattativa sindacale, quando cioè «era in atto una sospensione del rapporto di lavoro: le parti erano cioè su posizioni paritarie». Per questo le reazioni alle intemperanze del sindacalista «assumono natura e finalità ritorsiva e si connotano, pertanto, per un carattere di antisindacalità».
Unica eccezione, una eventuale rilevanza penale della condotta del lavoratore-sindacalista che però «nel presente contenzioso non è argomentata». Va poi considerato, argomenta ancora il giudice, «il contesto di grande tensione» nel corso della trattativa sindacale che era stata preceduta dai licenziamenti di due dipendenti «intimati per giusto motivo e poi revocati in seguito della proclamazione dello sciopero». Ed è in questo clima incandescente che, scrive D’Ancona «la reazione di Luca Fiorini così come è stata accertata va notevolmente ridimensionata rispetto alla gravità ritenuta da Basell». Ed è in questa situazione esacerbata che l’allontanamento di Fiorini si colora di premeditazione.
Il sospetto emerge dalle deposizioni dei testimoni ascoltati durante le udienze. Lo scontro tra Fiorini e i dirigenti Basell era avvenuto il 17 dicembre e la trattativa era stata sospesa. Nel pomeriggio gli altri rappresentanti della Rsu erano tornati nell’Ufficio del personale per chiedere di riprendere le trattative. E sulla risposta della dirigente Bazzana c’è questa volta piena convergenza fra entrambe le parti in causa. Secondo il sindacalista Mazzolenis, la Bazzana ha risposto: «Possiamo riprendere lunedì 21 dicembre, però Luca Fiorini non deve partecipare più al tavolo delle trattative». Queste invece le parole della dirigente riferite da un collega di Basell: «Qualunque cosa succeda, mi pare ovvio che Luca Fiorini non si può più sedere a questo tavolo di trattative». Dunque una volontà espressa ancor prima di sospendere dal lavoro Fiorini, il rappresentante Rsu, lo ricorda più volte il giudice, «con il numero di preferenze più alto di tutto lo stabilimento aziendale». Ecco che le dichiarazioni dei testimoni, conclude D’Ancona, «offrono un significativo elemento complementare di giudizio rispetto alla valutazione già espressa, e pongono ancora più in risalto l’evidenziato carattere abusivo e strumentale dell’intimato licenziamento, avente natura e finalità antisindacale in quanto preordinato a far cessare l’attività sindacale svolta da Luca Fiorini».
Da qui la dichiarazione di antisindacalità della condotta di Basell, da “sanare” «mediante l’immediata reintegrazione di Luca Fiorini nel posto di lavoro». Basell dovrà anche esporre il decreto nelle bacheche aziendali e pubblicarne il dispositivo sulla stampa.
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli La Nuova Ferrara per le tue notizie su Google
