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il tribunale dà ragione all’amministrazione, ma la cosap resta bloccata anche nel 2016

Passi carrabili su strade arginali, nessun canone-doppione

Passi carrabili su strade arginali, nessun canone-doppione

La causa intentata da un residente di via Prinella: è legittimo far pagare la quota al Comune e alla Regione

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Nessuna “duplicazione” del canone, ma due canoni distinti: quello per i passi carrai, da pagare al Comune, e quello per le rampe di collegamento delle proprietà private alla sede stradale, da pagare alla Regione. Così ha stabilito il Tribunale di Ferrara con la sentenza numero 126 del 2016 con la quale ha dato ragione al Comune nella causa di opposizione intentata da parte di un cittadino residente in via Prinella che contestava appunto la legittimità dell’imposizione del canone per passi carrai arginali, cioè su strade arginali concesse al Comune dalla Regione. Il problema nasceva dal fatto che la Regione, pur avendo concesso al Comune la strada arginale con tutti i poteri inerenti la circolazione, aveva trattenuto per sé le rampe che collegano le proprietà private alla sede stradale, applicando un canone di concessione regionale.

I cittadini che si trovavano in tale situazione, e così l’opponente nella causa avanti il Tribunale, sostenevano che erano loro applicati due canoni per lo stesso bene e negavano il diritto del comune di chiederlo per i passi carrai in aggiunta al canone regionale per le rampe. Nella causa, inoltre, l’opponente aveva riproposto motivazioni relative al pagamento dei passi carrai a raso in assenza di domanda del privato. Il Tribunale ha ribadito la consolidata giurisprudenza che considera legittimo il regolamento comunale laddove ritiene soggetti a Cosap anche i passi carrai a raso a prescindere dalla loro regolarizzazione.

«Quanto stabilito dal Tribunale - spiega il Comune in una nota - costituisce però il primo e importante precedente sulla pretesa duplicazione di canoni. Il Tribunale ha accolto le tesi del Comune e in particolare ha affermato che i due canoni riguardano beni del tutto diversi: il canone regionale riguarda l’area del demanio idrico tra l’abitazione privata e la sede stradale, mentre il canone per il passo carraio riguarda l’accesso dei veicoli alla strada. Il Tribunale ha anche confermato che le strade arginali ottenute dal Comune in concessione da altro ente, rientrano a tutti gli effetti nelle strade comunali soggette al canone per passi carrai alla luce della normativa nazionale e che il buon diritto del comune è confermato anche dalle norme del codice della strada».

Il Sindaco ha commentato la sentenza affermando che «per l’amministrazione è risultato obbligatorio recuperare quelle cifre e, quindi, non vi è la possibilità - come invece il consiglio comunale e l’opposizione avevano segnalato - di non far pagare tale imposizione. Poiché con la Giunta si è deciso di mantenere invariate le tariffe Cosap (passi carrai, distese, ambulantato) anche per il 2016- seppur bloccate da 10 anni e alcune risultano essere piuttosto basse rispetto la media regionale- non è stato possibile ipotizzare un ribasso delle tariffe dei passi carrai arginali: dovendo far delle scelte non si poteva far scattare un aumento generalizzato per ridurre la tariffa a pochi».

Sul rinvio degli adeguamenti delle tariffe Cosap, l' assessore al commercio Roberto Serra esprime «soddisfazione per un provvedimento che non aveva l’ esito scontato».

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