«Quel licenziamento è discriminatorio»
Caso Basell: secondo pronunciamento favorevole al sindacalista Luca Fiorini. Il giudice: sia reintegrato e risarcito
Un licenziamento discriminatorio e sproporzionato, come tale illegittimo. Il giudice del lavoro del tribunale di Ferrara, Alessandra De Curtis, ha depositato ieri l’ordinanza della causa personale promossa dal sindacalista della Filctem Cgil Luca Fiorini contro la decisione assunta nei suoi confronti il 4 gennaio scorso da LyondellBasell. Il giudice ha disposto il reintegro di Fiorini e ha obbligato la società a risarcire il dipendente-sindacalista con una somma non inferiore a cinque mensilità. In particolare ha riconosciuto che il contesto nel quale si sono svolti i fatti era un contesto particolare.
Era in corso una trattativa sindacale (rinnovo del contratto integrativo) molto delicata e incagliata sull’aspetto del ricollocamento del personale in caso di esuberi. «Il rapporto di lavoro (dipendente/impresa, cioè subordinato ndr) in quella sede «era sospeso», scrive il giudice, Fiorini «ha reagito durante lo svolgimento della sua attività di rappresentanza sindacale (e in questo ambito il sindacalista era anche una figura di riferimento, ndr), in posizione di parità con gli interlocutori delegati dall’azienda e non in posizione di tipo gerarchico con gli stessi».
Per l’impresa chimica il decreto rappresenta una débâcle su tutta la linea. Il giudice parte da un assunto: «L’istruttoria consistita nell’esame di alcuni dei presenti alla riunione non consente di ritenere che Fiorini abbia effettivamente posto in essere le condotte» descritte dal datore di lavoro. La multinazionale gli aveva contestato le «reiterate bestemmie», le «urla» verso la dottoressa Gabriella Bazzana (direttore del personale settore ricerca) e le «invettive» contro il capo del personale Antonio Gaudenzi, all’indirizzo del quale Fiorini avrebbe agitato una mano «nel gesto di dare un pugno», poi l’avrebbe spinto e strattonato. Il giudice inserisce in quel contesto anche la «provocazione» della dottoressa Bazzana che aveva accusato i sindacalisti di essere «“inaffidabili” o con parole di tenore simile (“irresponsabili” o “non credibili”) e di “farle perdere tempo”». Nessuno dei testimoni ha inoltre «riferito di strattonamenti da parte di Fiorini», di «frasi offensive o minacciose» rivolte contro Gaudenzi e Bazzana, precisa il giudice. Confermate da tutti solo le bestemmie, di cui il sindacalista si è successivamente scusato. La reazione di Fiorini, «certamente scomposta e contraria al sentimento religioso», scrive il giudice, non rappresenta però un «reato». Il recesso è «illegittimo e sproporzionato», aggiunge l’estensore dell’ordinanza che evidenzia anche la richiesta da parte di Basell che la ripresa delle trattative avvenisse assente Fiorini, «il più rappresentativo dei delegati sindacali».
Da qui e dalla posizione di parità tra le parti in trattativa il riconoscimento della «discriminazione». Per Fiorini, assunto di vecchia data, è stato applicato il vecchio articolo 18, ma anche la nuova formulazione prevede il reintegro in caso di discriminazione. Il decreto è appellabile. «Ma io spero in un ripensamento della società che ha già appellato il pronunciamento, sempre a favore del mio assistito, nella causa promossa dal sindacato - spiega l’avvocato Alberto Piccini, del pool Fiorini - Le argomentazioni dell’azienda sono state fortemente ridimensionate».
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli La Nuova Ferrara per le tue notizie su Google
