«No all’applicazione dell’Iva sulla Tares Area perde ancora»
Mesola, il giudice di pace ha dato ragione a un utente Il commercialista: si tratta di una tassa e non di una tariffa
MESOLA. «Area spa risulta soccombente davanti al giudice relativamente all’Iva applicata sulla Tares». Già nel settembre 2013 la Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara aveva accolto il ricorso presentato da una contribuente di Mesola, difesa dal commercialista Renzo Manfrin di Mesola contro l’applicazione dell’Iva sulla Tia. Ed è lo stesso Manfrin a spiegare che «la società non soddisfatta aveva presentato appello alla Commissione Tributaria Regionale di Bologna dove tuttora è pendente e ha continuato ad applicare l’Iva sulla Tares. La contribuente, difesa dallo stesso commercialista, convinta delle proprie ragioni ha continuato a non pagare l’Iva sulle fatture ricevute e a fronte dell’avviso di accertamento notificato da Area ha impugnato il secondo atto impositivo davanti al giudice di pace, il quale in data 3 marzo 2016 ha depositato la sentenza di accoglimento del ricorso annullando l’atto di accertamento e le fatture per la parte Iva». Area si «è intestardita ad applicare l'Iva quando non ci sono le condizioni per la sua applicazione - dice il commercialista -. Infatti al contrario di quanto prevede la legge, l’azienda non è ancora riuscita a determinare in maniera precisa la quantità di rifiuti prodotta da ciascun utente e ciò è causa per la non applicazione dell'Iva. Tra l’altro non è ancora stato pubblicato il regolamento da parte del Mef che individua nei dettagli le modalità di calcolo per la determinazione puntuale della quantità di rifiuti prodotta da ciascun utente». Inoltre «nel 2015 è stata emanata una norma che permette ai Comuni associati alle società che gestiscono il servizio di raccolta dei rifiuti di inserire nel Peg l’ammontare degli insoluti inerenti alla riscossione della Tia prima, della Tares poi e della Tari ora maturati nell’anno precedente, col risultato che gli insoluti non vanno ad influire sul risultato economico della società partecipata ma il peso ricade sugli utenti onesti che tutti gli anni pagano regolarmente il tributo. Se invece fosse stata considerata una tariffa, e quindi soggetta ad Iva, gli insoluti avrebbero dovuto ricadere sul conto economico di Area». Infine «il fatto che si tratti di una tassa e non di una tariffa, è rappresentato dall'avviso di accertamento, atto tipico impositivo dei tributi e non di un credito vantato da una società nei confronti di un proprio utente- cliente».
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli La Nuova Ferrara per le tue notizie su Google