Erba medica, la Ue cambia le regole Agricoltori spiazzati
Escluse dalla classificazione le leguminose da foraggio Scaramagli (Confagricoltura): obblighi non previsti
È recentissima una nota della Direzione Generale Agricoltura della Commissione Europea contenente il parere degli uffici comunitari sulla nota vicenda della classificazione dell'erba medica ai fini del percepimento dei pagamenti diretti della Pac e in particolare per quanto riguarda la deroga prevista per gli impegni di inverdimento (greening). La questione è sorta lo scorso anno e parte dalla possibilità, offerta dai regolamenti comunitari, di derogare agli impegni di inverdimento (diversificazione e obbligo delle aree a focus ecologico) per le aziende con almeno il 75% di superfici destinate a “erba o altre piante erbacee da foraggio”. Tra queste colture è stato sempre inteso che fossero sicuramente incluse anche le leguminose da foraggio (erba medica, trifoglio) coltivate in purezza. Tenendo conto di tale possibilità, gli agricoltori hanno predisposto o adeguato i propri piani colturali e le domande della passata annata agraria. Successivamente alla presentazione delle domande 2015, però, con una nota interpretativa, la Commissione europea ha precisato che le leguminose foraggere, quando coltivate in purezza, non potevano più essere classificate come “erba e altre piante da foraggio” e andavano invece classificate come colture, con i conseguenti obblighi di inverdimento e di diversificazione che sono in capo a questo tipo di coltivazioni. Da subito Confagricoltura ha giudicato questa interpretazione fortemente lesiva degli interessi dei produttori. «La risposta che arriva da Bruxelles - sottolinea Pier Carlo Scaramagli, presidente di Confagricoltura Ferrara - riconosce le ragioni di chi aveva ritenuto l'improvviso cambio di definizione di Bruxelles un serio problema per chi si era affidato alle regole in vigore. La Direzione Generale Agricoltura, pur confermando che per il futuro le leguminose coltivate in purezza devono essere considerate delle colture e non “erba o altre piante da foraggio”, consente una certa flessibilità all'interpretazione restrittiva data lo scorso anno. Si consente di mantenere la definizione di medica come “erba o altra pianta erbacea da foraggio” nei casi in cui l'agricoltore non possa cambiare ordinamento colturale a causa di obblighi contrattuali preesistenti e ciò fino al completamento del ciclo colturale. La questione rimane tecnicamente complessa e la nuova interpretazione degli uffici della Commissione europea non risolve completamente il problema, pur introducendo un positivo elemento di flessibilità. Certamente spiace constatare come la Commissione, pur riconoscendo il disagio arrecato da interpretazioni così diverse sullo status dell'erba medica, non riconosca come la durata pluriennale della coltura rappresenti di per sé un vincolo alla sua repentina e anticipata sostituzione, indipendentemente dall'esistenza o meno di accordi contrattuali. Il contenuto della lettera dovrà in ogni caso ora essere tradotto in una più precisa disposizione applicativa da parte dell'Amministrazione Italiana. A tal fine sono già in corso contatti per valutarne modalità e tempistica».
Andrea Tebaldi
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