«Nessun controllo al S.Anna» Paziente morì di legionella
La paziente, Rosa Priore di 71 anni, morì per un'infezione da legionella contratta nel vecchio ospedale Sant’Anna il 7 ottobre 2011, prima del trasloco a Cona, e per la sua morte sono stati...
La paziente, Rosa Priore di 71 anni, morì per un'infezione da legionella contratta nel vecchio ospedale Sant’Anna il 7 ottobre 2011, prima del trasloco a Cona, e per la sua morte sono stati condannati nel gennaio scorso due dirigenti sanitari, Ermes Carlini e Paola Antonioli. Ora il giudice Franco Attinà che decise la condanna di 8 mesi per omicidio colposo spiega in 27 pagine il perchè della sua decisione, sottolineando che se controlli (campionamenti e analisi) all’interno del S.Anna fossero stati eseguiti e richiesti dai due dirigenti, la paziente non sarebbe morta. Il punto fermo del processo è che - come spiega il giudice citando i consulenti dei familiari della donna deceduta (i periti Costigliola, Petronelli e Di Silvestre) - «l’infezione da legionella è stata causa del decesso della paziente» e che le altre patologie (di cui soffriva) sono solo concause. «L’infezione da legionella risulta certa», spiega Attinà, «ha causato la morte della paziente ed è stata senz’altro contratta all’interno dell’area di degenza dell’ospedale S.Anna dove era ricoverata». La responsabilità dei due dirigenti sanitari è quella di non aver fatto fronte alla «varie carenze» dell’ospedale, poichè «nonostante le criticità strutturali della rete idrica del vecchio S.Anna , un’adeguata prevenzione del rischio era senz’altro possibile». E ancora, spiega il giudice, se «i loro comportamenti doverosi fossero stati tenuti, con elevata probabilità l’infezione da legionella (e dunque il decesso) non si sarebbe verificata». Pertanto, per il giudice «i due imputati - gravati da una posizione di garanzia in ragione dell’incarico ricoperto (responsabili gestione del rischio, ndr), sono responsabili per omesso impedimento della morte della paziente». Si sono difesi, però, dicendo che non vi era possibilità concreta di agire. Qui il giudice riconosce che pur non avendo autonomia di spesa, avevano a disposizione personale per i controlli, «tant’è che dopo il decesso della paziente furono effettuati sotto la direzione della Antonioli». E ancora, accuse in crescendo, «considerato l’ampio lasso di tempo, due anni, in cui i campionamenti non furono realizzati, avrebbero dovuto attivare i dirigenti che potevano anche economicamente adottare i necessari provvedimenti». Indicando «in caso contrario le possibili conseguenze di rischio sanitario». Se l’avessero fatto, gli imputati sarebbero stato anche altri. (d.p.)
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