«Incostituzionali differenze sui rimborsi»
Gli avvocati di Confconsumatori pronti all’istanza: i risparmiatori sono uguali, ingiusto non risarcire chi ha più reddito
Una riunione per dare indicazioni utili sui parametri indicati dal Governo per il recupero delle somme di denaro degli obbligazionisti subordinati, illustrando sia alcune criticità del provvedimento che spiegando le modalità per la restituzione delle somme. Gli avvocati Stefano Di Brindisi e Giovanni Franchi di Confconsumatori, hanno così parlato ieri sera al pubblico presente all'Hotel Astra.
«Un obbligazionista è tale indipendentemente dal reddito o dal patrimonio mobiliare. Invece nel reintegro sono fissato i paletti precisi se si vuole accettare la somma del Fondo di Solidarietà.Ci rivolgiamo in particolare agli obbligazionisti subordinati, ma anche agli azionisti, per fare il punto sullo stato dell'arte",ha introdotto Di Brindisi.In seguito al decreto legge del 3 maggio 2016, convertito in legge il 30 giugno 2016, coloro che hanno acquistato azioni subordinate delle 4 banche possono, previa verifica che la firma di acquisto delle obbligazioni sia stata apposta entro il 12 giugno 2014, procedere per la strada del rimborso. Ma ci sono altri due paletti: quello del reddito Irpef che nell'anno di imposta 2015 deve essere inferiore ai 35mila euro, o che l'obbligazionista abbia un patrimonio mobiliare al 31 dicembre 2015 inferiore ai 100mila euro. Basta soddisfare una di queste condizioni per proseguire verso il rimborso automatico dell'80%. A Ferrara, sui 4mila obbligazionisti Carife, il 25%è stato escluso dal provvedimento perché non in possesso dei requisiti citati, cifra rivelata dall'avvocato Franchi. Sempre secondo l'avvocato Franchi, «solo chi è in possesso dei requisiti può chiedere il rimborso all'80% al Fondo di Solidarietà. Ovviamente ci sarà chi non ha i requisiti, o ha posto una firma dopo il 16 giugno 2014. Cosa fare in quel caso? Riflettendo sulla materia con il professore di diritto costituzionale dell'Università di Parma, D'Aloia, siamo giunti alla conclusione che la norma è illegittima costituzionalmente, perché cade il principio di uguaglianza di fronte alla legge. Perché distinguere tra chi ha reddito superiore e inferiore?». Inoltre, prosegue Franchi, «si lede anche l'articolo 47 della Costituzione,che dispone che la Repubblica italiana tutela il risparmio in tutte le sue forme.Il combinato disposto degli articoli 3 e 47 dispongono di non fare distinzioni tra chi ha più o meno risparmi». A questo punto, secondo l'avvocato, chi si trova nelle condizioni di non avere i requisiti per chiedere il rimborso al fondo di solidarietà, può fare ugualmente domanda. «Ovviamente non verrà accolta, per cui si farà causa e si solleva la questione di legittimità costituzionale. Ritengo che ci siano notevolissime possibilità di successo. Basta che una sola causa vinca, perché poi venga eliminata la norma, e tutti poi possono fare domanda",spiega l'avvocato Franchi.
Veronica Capucci
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