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Legge sul caporalato piace ma fa paura

Agrinsieme teme conseguenze penali gravi per le aziende La senatrice Bertuzzi: ma per errori lievi non scatta il reato

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.Alla vigilia dell’approvazione della legge contro il caporalato da parte di Confagricoltura erano emerse preccupazioni sui possibili effetti dell’articolo 603 bis. Sulla Nuova questi timori li ha manifestati il direttore di Confagricotura Ferrara Paolo Cavalcoli, secondo il quale vi è il serio rischio che la norma oltre a colpire l’intermediazione illegale e lo sfruttamento della manodopera diventi pesantemente sanzionatoria (arresto, confisca coattiva dei beni) anche nei confronti dell’azienda che viola semplicemente una norma contrattuale, ad esempio in materia di orario di lavoro, ferie, aspettativa, sicurezza. Ora anche Agrinsieme Ferrara - che riunisce Cia, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle cooperative - esprime analoghe considerazioni: Agrinsieme «condivide l'impianto complessivo della legge sul caporalato», ma «preoccupa non poco il fatto che non sia stata attuata una distinzione tra gravi reati di sfruttamento e violazioni contrattuali, che vengono punite con la medesima modalità, ovvero la reclusione da 1 a 6 anni ed il sequestro dei beni. Ciò determinerà una totale discrezionalità da parte di chi è deputato all'applicazione della legge, in primis gli ispettori del lavoro e ad un livello successivo la stessa magistratura, considerata la mole importante di contenzioso che presumibilmente si andrà a produrre. Le sanzioni invece avrebbero dovuto rispettare il principio di gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità del fatto commesso, perché non si può pensare di punire una infrazione su norme contrattuali, quali le ferie o l'orario di lavoro, nello stesso modo con il quale si punisce un reato di mafia».

Sulla ratio del nuovo articolo 603-bis interviene anche la senatrice Maria Teresa Bertuzzi, che da capogruppo Pd in commissione Agricoltura ha seguito da vicino il percorso legislativo durato 15 mesi; per la senatrice la gradualità invocata è già insita nella norma e non basta certo una violazione dell’orario di lavoro o di una norma sulla sicurezza per far scattare il reato di sfruttamento. «Perché ci sia il reato - spiega la Bertuzzi - è necessaria la presenza di due elementi: lo sfruttamento del lavoratore e l'approfittarsi dello suo stato di bisogno che definiscono lo stato di estrema vulnerabilità della vittima che viene sfruttata e la legge contro il caporalato e il laboro nero in agricoltura elenca gli indicatori di sfruttamento. Se si ricorre in singole violazioni di questi indici non si può parlare in modo automatico di reato di sfruttamento lavorativo».

La senatrice arriva quindi al punto più controverso: «Violazioni accidentali o errori lievi, che possono appunto rientrare in questi indici, non riguardano il reato di sfruttamento del lavoratore. Si configura reato, per come riformulato nel nuovo articolo 603-bis, solo quando la condotta delittuosa pregiudica per una durata significativa e ripetutamente i diritti fondamentali in materia di retribuzione, di orario di lavoro, di sicurezza e salute sul lavoro, ovvero tutti quei diritti non a caso garantiti della Costituzione italiana. Di conseguenza, le violazioni degli indici di sfruttamento o semplici inottemperanze contrattuali non implicano il controllo giudiziario dell'azienda e tantomeno la confisca».

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