Somma: vade retro clausola supremazia
La riforma del titolo V della Costituzione interviene in particolare sui rapporti fra Stato e Regioni. Alessandro Somma, docente di diritto comparato a Unife, affronta il tema dal punto di vista del...
La riforma del titolo V della Costituzione interviene in particolare sui rapporti fra Stato e Regioni. Alessandro Somma, docente di diritto comparato a Unife, affronta il tema dal punto di vista del No.
Perché non trova giusto poter decidere di porti e aeroporti, grandi infrastrutture secondo criteri di competitività nazionale?
Così posta, la domanda induce a ritenere che oggi non si possano realizzare infrastrutture di rilevanza nazionale a causa di una inefficiente frammentazione di competenze. Così però non è: le regole in materia di porti e aeroporti, produzione e distribuzione dell'energia sono di competenza sia statale, sia regionale, e tuttavia "la determinazione dei principi fondamentali" viene "riservata alla legislazione dello Stato" (attuale art. 117 della Costituzione). Certo, Stato e Regioni devono collaborare quando si tratta di individuare il modo di attuare quei principi, ma non si capisce come mai questo dovrebbe essere un problema. Il tutto senza considerare che la riforma contiene già una clausola di supremazia, per cui lo Stato può sempre e comunque legiferare nei casi in cui sia necessario tutelare "l'interesse nazionale" (nuovo art. 117 c. 4). Questa formula è già abbastanza vaga e promuove già a sufficienza l'interventismo dello Stato, e costituisce di per sé un buon motivo per votare No.
Dal 2000 al 2015, il lavoro della Corte Costituzionale legato al conflitto Stato-Regioni è aumentato di 8 volte, passando dal 5 al 40%. È un sintomo che qualcosa non va?
La riforma dei principi costituzionali che regolano i rapporti tra Stato-Regioni risale al 2001, e per inciso venne voluta dall'allora maggioranza (Ulivo) senza il concorso dell'opposizione. A testimonianza del fatto che, quando le riforme costituzionali non esprimono un consenso diffuso come quella attuale, sono destinate a non essere resistenti nel tempo. È vero che la riforma del 2001 ha prodotto non poco contenzioso, ma occorre avere pazienza, attendere un congruo periodo di fisiologico aggiustamento per via interpretativa del testo costituzionale. Evidentemente non lo si è voluto fare, sbagliando, perché chi produce regole costituzionali a colpi di maggioranza è poi portato a cambiarle con la stessa disinvoltura con cui si cambiano i governi.
Tito Boeri, presidente Inps, si attende effetti postivi dalla riforma del Titolo V, in particolare sul contrasto delle povertà.
La tutela dei diritti sociali è regolata dalla legge 328/2000 che distribuisce in modo articolato e meditato le competenze: allo Stato i poteri di indirizzo, coordinamento e regolazione delle politiche sociali, alle Regioni le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali. Se nel nostro Paese il contrasto della povertà è insufficiente ciò non dipende dall'assenza di misure come quelle volute dai fautori della riforma, bensì dalla volontà di affossare le politiche sociali in quanto tali, nel solco di quanto suggerito dalla vulgata neoliberale.
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