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Chiarite anche le norme per i cappellacci di zucca

Questo il testo integrale della risposta del Ministero: «Con nota n. 19080 del 03.11.2016, codesta Camera di Commercio ha chiesto chiarimenti in relazione alla possibilità da parte di operatori non...

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Questo il testo integrale della risposta del Ministero: «Con nota n. 19080 del 03.11.2016, codesta Camera di Commercio ha chiesto chiarimenti in relazione alla possibilità da parte di operatori non inseriti nei sistemi di controllo della Igp “Pampapato di Ferrara” / “Pampepato di Ferrara” e della Igp “Cappellacci di zucca ferraresi” di utilizzare per la commercializzazione dei loro prodotti termini quali pampapato, pampepato, pampapato/pampepato artigianale, cappellacci, cappellacci di zucca. Al riguardo, a conferma di quanto già fatto presente alla Riunione di pubblico accertamento dell’11 dicembre 2014, si ritiene che l’utilizzo dei suddetti termini pampapato, pampepato, pampapato/ pampepato artigianale, cappellacci, cappellacci di zucca sia consentito fermo restando che la valutazione di singoli casi, potrà essere rimessa all’autorità giudiziaria ordinaria.

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