Compro oro, ecco le disposizioni aggiuntive
Le regole che integrano il Testo Unico di Pubblica Sicurezza
Tra le prescrizioni per il commercio di ori si riportano quelle che esulano dagli obblighi di legge disciplinati dal Testo unico di Pubblica Sicurezza e che sono frutto anche di autonoma evoluzione interpretativa della Questura di Ferrara:
1. E’ fatto obbligo di tenere, per gli oggetti preziosi usati o antichi, un registro delle operazioni giornaliere, di cui all’art. 128 T.U.L.P.S., conforme alle disposizioni di legge e vidimato da questo Ufficio, nel quale debbono essere annotate di seguito e senza spazi in bianco, le generalità del venditore o del compratore, la data delle operazioni, la specie della merce venduta o acquistata ed il prezzo pattuito gli estremi del documento ed ogni altra indicazione prescritta dall’art. 247 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.. Tale registro dovrà essere conservato per almeno un quinquennio ed esibito ad ogni richiesta di Ufficiali ed Agenti di P.S.;
2. Non possono essere compiute operazioni relative a merce usata se non con persone munite di carta d’identità o di altro documento equipollente munito di fotografia e rilasciato da un’Amministrazione dello Stato;
3. E’ fatto obbligo di eseguire la riproduzione fotografica, anche su supporto digitale, di ciascun oggetto prezioso usato acquistato; le foto dovranno essere numerate conformemente alla correlativa operazione iscritta nel registro di cui sopra e conservate, presso l’esercizio, per un periodo non inferiore a mesi 6 (sei) a disposizione dell’autorità di P.S.;
4. Gli oggetti preziosi acquistati non possono essere alienati od alterati se non trascorsi almeno 10 (dieci) giorni dall’acquisto, tranne che si tratti di oggetti acquistati presso fondachieri o fabbricanti, ovvero all’asta pubblica;
5. E’ fatto obbligo di comunicare alla Questura di Ferrara, ragione sociale e sede legale delle ditte alle quali vengono ceduti gli oggetti preziosi usati o dalle quali vengono acquistati;
6. E’ fatto obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 251 e al D.P.R. 30 Maggio 2002, n.150, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi;
7. E’ fatto obbligo di ottemperare alle disposizioni finalizzate alla prevenzione del riciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 segnalando tempestivamente all’autorità di P.S. sia ogni proposta di vendita di preziosi di sospetta provenienze sia plurime operazioni di vendita di preziosi che in uno stesso bimestre siano state concluse con la stessa persona o quanto meno proposte dal medesimo soggetto;
8. E’ fatto obbligo di indicare nel registro la modalità di pagamento, in ottemperanza alle normative di legge previste per la tracciabilità dei pagamenti ed il contrasto all’uso del contante per finalità di riciclaggio ex art. D. Lvo 21.11.2007 n. 231 e successive modificazioni; (attualmente 3.000 €)
9. E’ fatto obbligo di mantenere idonei, efficienti e costantemente in funzione i dispositivi di sicurezza antifurto e antirapina con l’obbligo di non ostruire la visibilità dall’esterno del locale oscurando completamente la porta di ingresso e le eventuali vetrine esistenti;
10. E’ fatto obbligo di comunicare tempestivamente qualunque variazione riguardante la compagine societaria e la ditta individuale, nonché ogni eventuale variazione dei dati riportati sulla licenza o la cessazione della medesima attività;
11. Dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione nel caso di variazione della sede dell’attività, di nomina e sostituzione di eventuali rappresentanti;
12. L’attività dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, di quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici;
13. La Licenza deve essere esposta, in modo visibile, all’interno della sede dell’attività;
14. E’ obbligatoria l’iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
15. Ai sensi della L. 7 gennaio 2000, n. 7 in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998 è fatto assoluto obbligo di attenersi alle attività di vendita di cui alla presente licenza;
16. E’ fatto assoluto divieto di compiere operazioni con persone minorenni.
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