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Esenzioni e semplificazioni sugli interventi post sisma

Ieri la giunta ha prorogato sino alla fine dell’anno la validità delle agevolazioni Provvedimento per accelerare le opere di riscostruzione degli immobili privati

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È stata prorogata al 31 dicembre 2017 la validità delle semplificazioni procedurali e delle esenzioni dagli oneri sugli atti in merito agli interventi post terremoto su immobili privati. Per agevolare e accelerare le opere di ricostruzione e miglioramento sismico programmate dai ferraresi, la Giunta municipale ha infatti deciso ieri di prorogare ulteriormente i propri provvedimenti, adottati all'indomani del terremoto. Il tutto in considerazione anche del fatto che con l'ordinanza del commissario di governo n. 60 del 14 dicembre 2016 sono stati nuovamente prorogati i termini per presentare i progetti di ricostruzione degli edifici classificati E ( inagibili) di cui alle ordinanze 51 ed 86, comprendenti almeno una abitazione principale o un'unità produttiva sino al 31 ottobre2017.Ecco le novità.

1. Diritti di segreteria.

Esenzione dal versamento dei diritti di segreteria per tutti i titoli, comprese le comunicazioni e le eventuali autorizzazioni preventive di competenza di questa Amministrazione, relativi all'esecuzione di lavori conseguenti ai danni provocati dal sisma. Esenzione dal versamento dei diritti di segreteria per le relative pratiche di "chiusura lavori", quali le comunicazioni di fine lavori e le conformità edilizia e agibilità. Esenzione dal versamento dei diritti di segreteria per le domande di accesso agli atti di pratiche edilizie, finalizzate alla presentazione dei titoli per opere conseguenti ai danni causati dal sisma.

2. Oneri.

Esenzione totale dal versamento del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione), contributi aggiuntivi per attività produttive(D+S) relativamente a lavori di ristrutturazione e ricostruzione a seguito dei danni causati dal sisma.

3. Cosap.

Totale esenzione dal canone di occupazione di suolo pubblico per installazione di aree di cantiere, impalcature e transennamenti. Per ottenere tale esenzione, l'utente si avvale della medesima documentazione prodotta per le "deroghe per le attività produttive di cui al punto 4), da prodursi in allegato all'istanza relativa all'occupazione di suolo. Qualora i lavori richiedessero proroghe del titolo, le stesse dovranno essere indipendenti dalla volontà del soggetto attuatore, adeguatamente motivate e documentate, al fine di poter mantenere l'esenzione Cosap che diversamente potrà essere revocata.

4. Deroga aziende.

Parimenti possono beneficiare delle agevolazioni sopra descritte gli opifici industriali e/o gli edifici che non sono danneggiati ma che possono ospitare momentaneamente edifici e attività produttive, anche situate in altri comuni della Provincia rispetto a quelli della produzione originaria che sono stati danneggiati. Si potrà presentare una SCIA edilizia, anziché il normale Permesso di Costruire, per adeguare l'edificio ad ospitare l'attività produttiva, accompagnata da idonea asseverazione che dimostri l'idoneità dell'edificio ad ospitare provvisoriamente l'attività colpita dal sisma. L'autorizzazione potrà essere rilasciata anche in deroga alla destinazione urbanistica di zona, ad esclusione delle zone agricole e per un periodo limitato nel tempo, al massimo per 12 mesi, prorogabile solamente per casi di particolare necessità da documentare. Anche per questi casi sarà applicato l'esonero di qualsiasi onere.

Le esatte procedure per l'adattamento e la successiva gestione dell'immobile saranno in seguito definite anche con gli altri uffici pubblici competenti per le autorizzazioni ambientali, sanitarie e di sicurezza.

A prova della ricorrenza delle condizioni per usufruire delle agevolazioni di cui sopra, è richiesta una integrazione, vistata anche dal proprietario, dell'asseverazione prevista dalle norme, con cui il tecnico incaricato descrive i danni causati dal terremoto, completa di idonea documentazione fotografica.

In considerazione della straordinarietà dell'evento, come peraltro previsto dalla normativa, si dispone che i lavori conseguenti ai danni provocati dal terremoto possano essere eseguiti immediatamente, salvo la obbligatorietà di presentare, nei sessanta giorni successivi, il titolo o la comunicazione prescritta dalla normativa vigente, nel rispetto del dettato della normativa 201, anche nei casi in cui non ricorrano condizioni di pericolo per l'incolumità delle persone derivanti da motivi statici.

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