Aldro, un “condono” per gli agenti
Confermata la riduzione dei risarcimenti attraverso la Legge Finanziaria 2005
Con il pagamento del risarcimento di 150mila euro stabilito dalla Corte dei Conti regionale, il giudizio a carico dei quattro poliziotti condannati per la morte di Federico Aldrovandi può considerarsi estinto.
Così ha stabilito la seconda sezione giurisdizionale d’appello della Corte dei Conti di Roma, che ha respinto il ricorso del procuratore generale della Corte dei Conti dell’Emilia Romagna. Quest’ultimo aveva presentato appello contro la sentenza che aveva ridotto i risarcimento a carico dei quattro poliziotti a 150mila euro complessivi: 67mila a testa per Enzo Pontani e Luca Pollastri (il primo equipaggio intervenuto il via Ippodromo) e 16mila ciascuno per Paolo Forlani e Monica Segatto.
La condanna di primo grado aveva fissato i risarcimenti rispettivamente a 224.512 euro ciascuno per il primo equipaggio e 56.128 per il secondo, a fronte di una richiesta della procura contabile di quasi 2 milioni complessivi (467mila euro a testa), pari al risarcimento pagato dal Ministero dell’Interno alla famiglia del ragazzo ucciso.
Il Viminale si era poi rivalso sui quattro agenti, inizialmente condannati a pagare un terzo di quanto richiesto. Il risarcimento era stato poi ulteriormente ridotto per un’eccezione presentata dall’avvocato Eugenio Pini ricorrendo al “condono” previsto dalla legge Finanziaria 2005. E a questa cifra, secondo la Corte dei Conti di Roma, il risarcimento deve ritenersi definitivo, considerato anche il versamento tempestivo (condizione indispensabile) della somma richiesta. La sentenza ha decretato che il giudizio deve considerarsi estinto dal 26 marzo 2016 e ha revocato anche il sequestro conservativo dei beni dei 4 agenti.
Inizialmente il condono concesso ai quattro agenti era stato attribuito alla legge sulle forze dell’ordine vittime del dovere, circostanza smentita dallo stesso avvocato Pini che dichiara: «Con riferimento alla notizia diffusa in queste ore, secondo la quale la norma applicata dalla Corte dei Conti sia afferente a una normativa connessa allo status di Vittime del dovere; preciso che la Legge 23 dicembre 2005, n. 266 non ha nulla a che vedere con tale status, trattandosi della Legge finanziaria del 2006 e che l’articolo e i commi applicati, nel caso concreto, (art. 1, commi 231-233) sono relativi a una definizione agevolata prevista dall’allora Legislatore per il grado di appello applicabile, in ogni caso, a tutti i cittadini».
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