«Caporalato, la legge riformata non punisce i veri sfruttatori»
Le critiche di Confagricoltura: il nuovo testo si concentra su aspetti formali e rischia di colpire soprattutto gli onesti
Le novità 2017 per previdenza e lavoro nel settore agricolo sono i temi trattati al convegno organizzato a Cesena da Confagricoltura Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena-Rimini. «È stata l'occasione per fare il punto sulle nuove disposizioni di legge su lavoro nero e caporalato, sulla normativa sui disabili entrata in vigore il 1° gennaio e sui voucher con le nuove regole sulla tracciabilità - afferma il direttore di Confagricoltura Ferrara Paolo Cavalcoli - ma è stata soprattutto l'occasione per capire come l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, operativo dallo scorso gennaio dopo avere assorbito le competenze precedentemente attribuite a Ministero del Lavoro, Inps ed Inail, intende interpretare le nuove norme in materia di caporalato». Al convegno era presente Paolo Pennesi, direttore generale del nuovo Ispettorato. «Il 18 ottobre la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge sul caporalato senza apportare al testo le modifiche fortemente richieste da Confagricoltura - ricorda Cavalcoli - permangono quindi le nostre preoccupazioni sulla nuova formulazione dell'articolo 603-bis del codice penale concernente il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, la quale prevede la reclusione da 1 a 6 anni non solo per i cosiddetti caporali, ma anche per i datori di lavoro che corrispondono retribuzioni in maniera difforme rispetto a quelle stabilite dai contratti di lavoro, violano norme in materia di ferie, permessi, periodi di riposo, sicurezza sui luoghi di lavoro». «Dal convengno - dice Cavalcoli - si evince che le preoccupazioni manifestate ripetutamente e a tutti i livelli da Confagricoltura, erano assolutamente fondate. Gli indicatori di sfruttamento del lavoro che la legge introduce rilevano lo sfruttamento, ma per fare questo allargano lo spettro a violazioni lievi e meramente formali di normative legali e contrattuali, con il rischio che nell'attuazione poi si applichino norme penali a fattispecie lievi e isolate, più che alle reali situazioni di illegalità. Le norme vanno a colpire le aziende a prescindere dal collegamento con l'intermediazione di manodopera irregolare, col risultato che potrebbe essere punito con la reclusione, con la confisca dei beni e con il controllo giudiziario dell'azienda, anche a chi incorre accidentalmente in una trasgressione solo formale». «Mentre, come aveva a suo tempo ripetutamente chiesto Confagricoltura, si sarebbe dovuto declinare in maniera più puntuale il concetto di sfruttamento, orientando l'applicazione delle norme penali agli obiettivi prefissati, ovvero punire situazioni oggettive di reale sfruttamento del lavoratore e del suo lavoro, lasciando al Giudice del Lavoro il compito di dirimere controversie di carattere contrattuale». «Non si può - conclude Cavalcoli - trattare allo stesso modo chi, con violenza, intimidazioni e minacce, sfrutta e schiavizza i lavoratori e chi, invece, assume e assicura regolarmente i propri dipendenti e incorre in violazioni che riguardano aspetti non sostanziali del rapporto di lavoro».
Andrea Tebaldi
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