Errore medico, si cambia «Il modello è l’RC Auto»
La nuova legge sulla responsabilità professionale presentata dal relatore Gelli Corsia veloce per il risarcimento con assicurazione, scudo anti-cause per i camici
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La nuova legge sulla responsabilità professionale dei medici è stata appena approvata dal parlamento in via definitiva e non è stata ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Per questo motivo ha suscitato un interesse diffuso, che ha varcato i confini della regione, il convegno che si è svolto ieri nell’aula magna dell’ospedale di Cona: tra gli esperti chiamati al tavolo c’era l’onorevole e relatore della legge, Federico Gelli, che ha illustrato in anteprima a Ferrara gli aspetti salienti della normativa che cambia il rapporto fra medico, paziente, aziende sanitarie e compagnie di assicurazione.
La medicina difensiva, ha argomentato Gelli, «che ha rotto un equilibrio consolidato tra mondo del diritto e della sanità a partire dalla fine degli anni ’90», ha prodotto «un aumento incredibile del contenzioso (300mila le cause legali in corso in Italia contro aziende sanitarie e medici), genera costi pari al 10% del Fondo sanitario nazionale, ha reso più vulnerabili i medici, che tendono a ridurre il rischio professionale e fanno fatica a trovare una copertura assicurativa, e ha spinto Regioni, come Emilia e Toscana, ad auto-assicurarsi». L’Italia inoltre, altro “neo”, «era rimasta uno dei pochi Paesi europei a prevedere il carcere per i medici», eppure «il 97% delle cause intentate dai pazienti cadono nel nulla». La legge Gelli depenna una delle possibili “molle” del processo penale per colpa medica: il camice bianco che ha seguito le linee guida e le buone pratiche clinico-sanitarie non è punibile per imperizia ma solo per imprudenza e negligenza, le uniche due motivazioni per le quali si potrà chiedere la condanna del medico in un processo penale.
Uno“scudo” che tende a far pesare la bilancia della responsabilità più dalla parte dell’azienda sanitaria che da quella del professionista. Resta il dilemma di quali saranno le linee guida da usare come riferimento (ce ne sono di settore, nazionali, internazionali etc.) e su questo punto saranno anche i giudici a dover scegliere mentre le società che le elaborano dovranno essere accreditate, ha detto Gelli. È questo uno degli aspetti più controversi della legge e lo stesso relatore ha riconosciuto un’alea su questo punto. Sul fronte del contenzioso civile il cittadino potrà imboccare una corsia preferenziale «veloce, ricalcata sul modello dell’RC Auto», per poter trattare direttamente l’entità del risarcimento con la compagnia di assicurazione che rappresenta l’azienda sanitaria.
Alcune Regioni, come Toscana ed Emilia Romagna, che destinano ogni anno fondi specifici per l’auto-assicurazione dovranno procedere in modo diverso, un percorso che sarà definito a parte. In mancanza di un accordo con la Regione o la compagnia assicurativa si può avviare un tentativo di “conciliazione” davanti al giudice che nomina dei consulenti per valutare l’entità del danno. Il paziente potrà comunque agire civilmente contro il medico (per colpa extracontrattuale) ma dovrà produrre lui le prove della responsabilità del professionista. Per il medico scatta un altro “scudo” (la prescrizione in cinque anni), inoltre potrà essere citato dall’azienda in un’azione di rivalsa (attraverso la Corte dei Conti) in caso di colpa grave ma l’importo non potrà superare le tre annualità lorde di stipendio. «Non saranno più possibili rivalse per milioni di euro», ha commentato Gelli. Una condizione che aiuterà i camici bianchi, ma anche gli infermieri, a reperire più agevolmente un assicuratore: gli importi annuali dei premi (simulati) sarebbero di 50/100 euro per gli infermieri e 300/400 euro per i medici. Altra novità: nei tribunali i collegi peritali dovranno essere costituiti da medici esperti di medicina legale affiancati «da specialisti (nella disciplina al centro del processo) con comprovata esperienza». Una novità che ha già fatto storcere il naso ai medici legali. (gi.ca.)
La medicina difensiva, ha argomentato Gelli, «che ha rotto un equilibrio consolidato tra mondo del diritto e della sanità a partire dalla fine degli anni ’90», ha prodotto «un aumento incredibile del contenzioso (300mila le cause legali in corso in Italia contro aziende sanitarie e medici), genera costi pari al 10% del Fondo sanitario nazionale, ha reso più vulnerabili i medici, che tendono a ridurre il rischio professionale e fanno fatica a trovare una copertura assicurativa, e ha spinto Regioni, come Emilia e Toscana, ad auto-assicurarsi». L’Italia inoltre, altro “neo”, «era rimasta uno dei pochi Paesi europei a prevedere il carcere per i medici», eppure «il 97% delle cause intentate dai pazienti cadono nel nulla». La legge Gelli depenna una delle possibili “molle” del processo penale per colpa medica: il camice bianco che ha seguito le linee guida e le buone pratiche clinico-sanitarie non è punibile per imperizia ma solo per imprudenza e negligenza, le uniche due motivazioni per le quali si potrà chiedere la condanna del medico in un processo penale.
Uno“scudo” che tende a far pesare la bilancia della responsabilità più dalla parte dell’azienda sanitaria che da quella del professionista. Resta il dilemma di quali saranno le linee guida da usare come riferimento (ce ne sono di settore, nazionali, internazionali etc.) e su questo punto saranno anche i giudici a dover scegliere mentre le società che le elaborano dovranno essere accreditate, ha detto Gelli. È questo uno degli aspetti più controversi della legge e lo stesso relatore ha riconosciuto un’alea su questo punto. Sul fronte del contenzioso civile il cittadino potrà imboccare una corsia preferenziale «veloce, ricalcata sul modello dell’RC Auto», per poter trattare direttamente l’entità del risarcimento con la compagnia di assicurazione che rappresenta l’azienda sanitaria.
Alcune Regioni, come Toscana ed Emilia Romagna, che destinano ogni anno fondi specifici per l’auto-assicurazione dovranno procedere in modo diverso, un percorso che sarà definito a parte. In mancanza di un accordo con la Regione o la compagnia assicurativa si può avviare un tentativo di “conciliazione” davanti al giudice che nomina dei consulenti per valutare l’entità del danno. Il paziente potrà comunque agire civilmente contro il medico (per colpa extracontrattuale) ma dovrà produrre lui le prove della responsabilità del professionista. Per il medico scatta un altro “scudo” (la prescrizione in cinque anni), inoltre potrà essere citato dall’azienda in un’azione di rivalsa (attraverso la Corte dei Conti) in caso di colpa grave ma l’importo non potrà superare le tre annualità lorde di stipendio. «Non saranno più possibili rivalse per milioni di euro», ha commentato Gelli. Una condizione che aiuterà i camici bianchi, ma anche gli infermieri, a reperire più agevolmente un assicuratore: gli importi annuali dei premi (simulati) sarebbero di 50/100 euro per gli infermieri e 300/400 euro per i medici. Altra novità: nei tribunali i collegi peritali dovranno essere costituiti da medici esperti di medicina legale affiancati «da specialisti (nella disciplina al centro del processo) con comprovata esperienza». Una novità che ha già fatto storcere il naso ai medici legali. (gi.ca.)
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