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«La Nuova Carife paghi quei bond argentini» 

«La Nuova Carife paghi quei bond argentini» 

La sentenza della Corte d’Appello ha accolto la richiesta di due risparmiatori. Il risarcimento di 41.780 euro ai clienti del vecchio istituto. È un precedente

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Due buone notizie per i risparmiatori Carife in una sola sentenza. La Corte d’Appello di Bologna ha infatti accolto la richiesta di due bondisti argentini, ribaltando il verdetto del tribunale di Ferrara e disponendo che vengano risarciti dell’intera somma persa al netto di quanto già recuperato con l’offerta di pubblico scambio a suo tempo lanciata dal governo argentino. La sentenza, che è stata depositata il 3 aprile, è particolarmente tutelante nei confronti dei due risparmiatori, perché stabilisce una serie di obblighi informativi molto rigidi a carico della banca, che possono essere indicativi di un orientamento dei collegi giudicanti. Di più, a costituirsi in giudizio per difendere le ragioni della banca è stato l’avvocato Luigi Belvederi per conto della Nuova Cassa di Risparmio, «in surroga» alla vecchia Carife alla quale risalivano tutti i rapporti sui tango-bond. Il legale specifica nella costituzione che Nuova Carife «subentra in tutte le domande, eccezioni, difese e conclusioni già proposte nel precedente giudizio da parte della Cassa di Risparmio di Ferrara spa, facendole proprie». Un atto che sembra valere anche per i prossimi giudizi in tribunale sulle obbligazioni e le azioni azzerate, come fanno notare i legali dei risparmiatori risarciti (Paolo Naldi, Massimo Cerniglia e Ermanno Rossi), che stanno preparando cause in favore degli azzerati.
Nel caso specifico, i due bondisti “argentini” si sono visti riconoscere un risarcimento di 41.779,97 euro, frutto della somma tra soldi perduti e interessi non maturati, per una serie di motivazioni di merito.

«In tema di servizi d’investimento, la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l’obbligo di fornire all’investitore un’informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alla caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e a fronte di un’operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall’investitore in cui si sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute» scrivono i giudici dell’Appello, citando una sentenza della Cassazione del 2008. Per questo non sono bastate alla banca far presente che i due risparmiatori avevano già effettuato altre operazioni rischiose, nè mostrare quanto firmato di loro pugno, «abbiamo preso atto che a Vostro avviso l’ordine non è adeguato alle indicazioni da noi fornitevi sulla nostra situazione finanziaria e sugli obiettivi perseguiti e tuttavia Vi autorizziamo ad eseguirlo». I giudici, inoltre, hanno stabilito che la banca «avrebbe dovuto informare gli appellanti dell’andamento negativo dei titoli da essi acquistati anche dopo le operazioni contestate». (s.c.)

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