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mare sicuro: le regole

Musica e danze fino alle 23 e niente palloni in spiaggia 

Musica e danze fino alle 23 e niente palloni in spiaggia 

Aperta la stagione balneare ai lidi comacchiesi: in un’ordinanza tutti i divieti e i limiti da rispettare. Si può nuotare fino a 300 metri dalla riva e stabilimenti aperti ogni giorno

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PORTO GARIBALDI. Arriva l’estate e la spiaggia come il mare si preparano ad accogliere i turisti, con regole “invisibili” ma ferree. Con diverse novità quest’anno. IN primo luogo l’apertura della spiaggia tutto l'anno, definendo la “stagione balneare estiva” compresa nel periodo tra il 15 aprile ed il 28 ottobre 2017 e la stagione balneare invernale “Mare d’Inverno” compresa nel rimanente periodo dell’anno. Grazie a questa ordinanza, l’amministrazione comunale ha potuto definitivamente mettere a regime il provvedimento di consentire l’apertura annuale agli stabilimenti balneari, per contribuire alla progressiva destagionalizzazione delle attività turistiche.
 

La stagione balneare estiva
Gli stabilimenti balneari, almeno nei mesi di giugno, luglio, agosto, devono restare aperti tutti i giorni con orario minimo fissato dalle 7.30 alle 19, con possibilità di prolungamento di orario dalle 6 alle 24, come gli scorsi anni con termine della musica e rumori alle 23. Durante la stagione balneare estiva, tutti i varchi a mare devono restare aperti al pubblico. È vietato l’accesso in spiaggia dalle 1 alle 5 del mattino, eccetto nelle serate di apertura degli stabilimenti balneari oltre le 24.
La zona di mare per la balneazione è fino a 300 metri di distanza dalla riva. L’attività balneare deve avere inizio non oltre l’ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio e terminare non prima del secondo fine settimana d i settembre (sabato e domenica). Durante tale periodo devono funzionare, nelle strutture balneari e gli impianti, i servizi di salvataggio


Per la stagione balneare estiva 2017 il controllo delle acque a garanzia della salute dei bagnanti verrà effettuato dagli enti preposti tra il 27 maggio e il 30 settembre 2017. I Comuni devono provvedere ad individuare le aree libere nelle quali assicurare, direttamente o partecipando ai piani collettivi, il servizio di salvamento. Il servizio di salvamento dovrà comunque essere svolto con le dotazioni ed in conformità a quanto previsto nelle ordinanze di sicurezza balneare dell’Autorità marittima territorialmente. È vietato lasciare in sosta natanti qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell’attività balneare, ad eccezione di quelli destinati al noleggio/locazione ovvero quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio.

Lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie, sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate. Occupare con ombrelloni, sedie, sdraio e/o altre attrezzature mobili di qualsiasi tipologia la fascia di spiaggia (battigia), ampia non meno di metri 5, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso. Praticare, sia sugli arenili che negli specchi acquei immediatamente adiacenti, qualsiasi gioco (pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, basket, giochi gonfiabili ecc.)

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