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Prepotenze online, la nuova legge

Prepotenze online, la nuova legge

Obbligo di rimozione dei dati pubblicati senza consenso e ammonizioni

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Con la legge sul cyberbullismo entrata in vigore il 18 giugno di quest’anno si è voluto concepire una normativa “a misura di minore” che incidesse nella “vita digitale” degli adolescenti. Questo perché il codice penale già prevede sanzioni per contrastare quei comportamenti che spesso rientrano nella sfera del cyberbullismo (diffamazione, minaccia, molestia, violenza privata, trattamento illecito di dati personali, atti persecutori, sostituzione di persona, accesso abusivo a sistema informatico ecc.)mentre la nuova legge contempla anche comportamenti senza rilevanza penale, come l’isolamento e l’esclusione dalle comunità online e che possono influire negativamente, al pari delle aggressioni fisiche, sull’equilibrio psicologico del minore. La legge 71/2017 fornisce infatti la definizione giuridica del termine cyberbullismo: «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on ine aventi a oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».

All’art.2 la legge affronta la dignità del minore ultraquattordicenne, al quale offre gli strumenti normativi per poter agire autonomamente per tutelare la propria immagine in Rete, richiedendo l’oscuramento dei contenuti internet che lo riguardano (dati personali) inseriti arbitrariamente, prevedendo anche l’intervento del Garante della Privacy qualora il gestore dello spazio internet coinvolto non provveda alla cancellazione dei dati entro 48 ore dalla segnalazione.

La scuola assume un ruolo primario: la legge prevede un referente per le iniziative contro il cyberbullismo in ogni istituto, misure di assistenza alla vittima, percorsi rieducativi per l’autore e promozione di ruoli attivi da parte degli studenti (progetti di peer education).

Viene infine estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking, adottabile in caso di ingiuria, diffamazione, minaccia e trattamento illecito di dati personali commessi su internet da minori over 14 nei confronti di altro minorenne sempreché non sia stata presentata denuncia o querela. Lo scopo è rieducativo, con la convocazione da parte del questore del minore responsabile, insieme ad almeno un genitore, con lo scopo di responsabilizzare il cyberbullo anche attraverso azioni riparatorie. Gli effetti dell’ammonimento cessano al raggiungimento della maggiore età.



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