La Nuova Ferrara

Ferrara

Risarcimenti, spiragli anche per le obbligazioni

Risarcimenti, spiragli anche per le obbligazioni

Possibilità di costituzione di parte civile per bondisti e titolari di azioni ante 2011 Confermate Consob e Bankitalia. Valsabbina imputata e vittima al tempo stesso

3 MINUTI DI LETTURA





Poche esclusioni nette, moltissime ammissioni, tanti spiragli aperti. L’ordinanza con cui il giudice Tassoni ieri ha stabilito quali e quante parte civili hanno i titoli per partecipare al processo Carife di fatto non ha lasciato quasi nessuno fuori dalla porta: chi si è visto estromesso in relazione ad alcuni capi di imputazione, ha comunque conservato il suo posto nel processo in virtù di altri reati contestati agli imputati, per i quali secondo il gup ha invece il diritto a richiedere un risarcimento. È il caso, ad esempio, di diverse decine di parti offese estromesse in relazione al falso in prospetto, perché non in grado di dimostrare se le azioni in loro possesso fossero state acquistate o meno nel 2011 - l’anno dell’aumento di capitale finito nel mirino della procura - ma ammesse per altri capi di imputazione.

Del resto, anche per i risparmiatori non direttamente danneggiati dall’aumento di capitale il giudice non ha del tutto escluso una possibilità di risarcimento. Si tratta dunque degli obbligazionisti azzerati e degli azionisti che avevano acquistato i titoli prima o dopo il 2011. Queste due categorie di parti offese potrebbero rivalersi in relazione ai capi di imputazione di aggiotaggio e bancarotta. Nel primo caso la mancanza di informazioni corrette potrebbe avere indotto i risparmiatori ad acquistare ulteriori titoli o a non poterli rivendere. Il danno ipotizzato da bancarotta riguarda invece i soli obbligazionisti, la cui costituzione è ammissibile perché non “rappresentati” dal commissario liquidatore che, come noto, non si è costituito parte civile. Anche su questo fronte, comunque, ci sono spiragli per gli azionisti. Se, scrive il gup, «non possono ritenersi creditori dell’ente, essendo soggetti che partecipano al capitale sociale dello stesso», tuttavia «anche a costoro è peraltro riconoscibile la qualità di soggetti potenzialmente danneggiati dal delitto di bancarotta».

Sulla scorta di queste motivazioni dunque, gli azionisti “extra aumento di capitale” e gli obbligazionisti potranno tentare di far valere le loro ragioni nel corso del dibattimento (al netto dell’ordinanza di rinvio a giudizio), giocando anche la carta dei danni morali.

Ammesse poi come parti civili tutte le associazioni dei consumatori, a eccezione del Movimento Difesa Cittadino perché solo nel 2017, quindi successivamente ai fatti contestati, ha incluso tra i suoi fini statutari la tutela dei risparmiatori.

Respinta anche la richiesta di estromissione dalle parti civili, avanzata dalle difese, di Consob e Bankitalia: per entrambe, scrive il giudice, il bene giuridico tutelato è il regolare svolgimento delle funzioni di controllo, ed entrambe possono aver ricevuto un danno diretto dal reato di ostacolo alla vigilanza contestato ad alcuni dei dodici imputati.

Singolare è infine il caso di banca Valsabbina, che al processo è presente in tre ruoli diversi: imputata, Responsabile civile e parte civile. Le prime due “vesti”riguardano i reati di cui devono rispondere i vertici dell’istituto di credito accusati, insieme a CariCesena e Carife, di aver attuato uno scambio fittizio di azioni, realizzando così l’illegittimo aumento di capitale contestato dal pm Stefano Longhi. Al tempo stesso Valsabbina si dichiara a sua volta vittima di false informazioni fornite da Carife, nella quale aveva investito e perso dieci milioni: da qui l’inclusione anche tra le parti civili.

Alessandra Mura

Non lasciare decidere l'algoritmo:

scegli La Nuova Ferrara per le tue notizie su Google