tutela legale in autoassicurazione
Sant’Anna, ok al regolamento per i dipendenti “denunciati”
L’azienda ospedaliera ha fissato le regole di tutela del dipendente chiamato in causa da un’azione legale per colpa medica. Come è noto, dall’1 gennaio scorso anche la sanità pubblica ferrarese è...
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L’azienda ospedaliera ha fissato le regole di tutela del dipendente chiamato in causa da un’azione legale per colpa medica. Come è noto, dall’1 gennaio scorso anche la sanità pubblica ferrarese è stata inserita nel sistema di autoassicurazione della Regione Emilia Romagna, che interviene con un proprio fondo rischi al posto degli operatori professionali in caso di contenzioso legale. Sono diverse decine le richieste di rimborso che, ogni anno, hanno come obiettivo Sant’Anna e Asl. Le due aziende dovranno anche comporre un elenco di avvocati ai quali l’assistito potrà rivolgersi.
Il Sant’Anna ha definito la casistica che consente all’azienda sanitaria di intervenire affiancando gli imputati in giudizio: il regolamento è stato approvato pochi giorni fa. Il patrocinio legale copre sia l’attività dei dipendenti del Sant’Anna che il personale universitario che opera in convenzione e in libera professione. La condizione di base è che il procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativa riguardi «fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio» e che non sussistano conflitti di interesse fra gli atti attribuiti al dipendente e l’azienda sanitaria. L’azienda ospedaliera, che deve essere «tempestivamente informata» dell’apertura di un procedimento a carico del dipendente, o comunque dell’avente diritto, ne assume la difesa. Il dipendente o avente diritto può designare un professionista di fiducia al di fuori dell’elenco indicato dall’azienda ma sarà rimborsato solo fino «al limite massimo della tariffa» prevista per l’affidamento dell’incarico agli avvocati selezionati dall’ospedale (il Sant’Anna mette a disposizione un unico legale per procedimento e un unico consulente di parte).
Un’altra condizione rilevante per accedere al rimborso è che il processo si concluda in modo «favorevole». Potrà ottenere il rimborso anche il dipendente al quale è stata negata la tutela legale per un potenziale conflitto di interessi ma solo in caso di «esito favorevole» del giudizio.
In caso di assoluzione, inoltre, non tutte le formule consentono di avere il rimborso ma solo due (“perché il fatto non sussiste” e “perché l’imputato non ha commesso il fatto”) mentre se il giudizio è espresso con altre formule (ad esempio “perché il fatto non costituisce reato”) non viene esclusa a priori «la responsabilità extra-penale rispetto ai fatti che gli vengono addebitati».
Anche il proscioglimento per prescrizione o l’accesso all’amnistia non danno diritto al rimborso delle spese legali. L’assistito dovrà rifondere la somma percepita come rimborso se viene condannato in un grado superiore di giudizio. (gi.ca.)
Il Sant’Anna ha definito la casistica che consente all’azienda sanitaria di intervenire affiancando gli imputati in giudizio: il regolamento è stato approvato pochi giorni fa. Il patrocinio legale copre sia l’attività dei dipendenti del Sant’Anna che il personale universitario che opera in convenzione e in libera professione. La condizione di base è che il procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativa riguardi «fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio» e che non sussistano conflitti di interesse fra gli atti attribuiti al dipendente e l’azienda sanitaria. L’azienda ospedaliera, che deve essere «tempestivamente informata» dell’apertura di un procedimento a carico del dipendente, o comunque dell’avente diritto, ne assume la difesa. Il dipendente o avente diritto può designare un professionista di fiducia al di fuori dell’elenco indicato dall’azienda ma sarà rimborsato solo fino «al limite massimo della tariffa» prevista per l’affidamento dell’incarico agli avvocati selezionati dall’ospedale (il Sant’Anna mette a disposizione un unico legale per procedimento e un unico consulente di parte).
Un’altra condizione rilevante per accedere al rimborso è che il processo si concluda in modo «favorevole». Potrà ottenere il rimborso anche il dipendente al quale è stata negata la tutela legale per un potenziale conflitto di interessi ma solo in caso di «esito favorevole» del giudizio.
In caso di assoluzione, inoltre, non tutte le formule consentono di avere il rimborso ma solo due (“perché il fatto non sussiste” e “perché l’imputato non ha commesso il fatto”) mentre se il giudizio è espresso con altre formule (ad esempio “perché il fatto non costituisce reato”) non viene esclusa a priori «la responsabilità extra-penale rispetto ai fatti che gli vengono addebitati».
Anche il proscioglimento per prescrizione o l’accesso all’amnistia non danno diritto al rimborso delle spese legali. L’assistito dovrà rifondere la somma percepita come rimborso se viene condannato in un grado superiore di giudizio. (gi.ca.)
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