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Comune, mancata vigilanza

«Nella causa sul mobbing riconosciuta solo questa responsabilità»

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BONDENO. «Nessuna condanna per mobbing per la quale, anzi, la dipendente che ha voluto portare in giudizio sia il Comune sia il proprio dirigente municipale è risultata soccombente». Così, l’avvocato Luca Longhi (uno dei due legali difensori del Comune di Bondeno) sintetizza quanto emerso nella sentenzia numero 160 del Tribunale di Ferrara, sezione Lavoro, pubblicata lo scorso 14 novembre. «C’è stato da parte del giudice - spiega il legale - solo l’accoglimento della domanda proposta dalla lavoratrice, in merito alla responsabilità dell’Ente per violazione della clausola generale ex art. 2087 codice civile, cioè sulla vigilanza e prevenzione di eventuali conflitti tra dipendenti».

Una sentenza che ha posto , per il momento, la parola fine; in attesa di successivi eventuali ricorsi, alla vicenda della dipendente del Comune che ad inizio 2015 aveva richiesto circa 46 mila euro di danni per presunti atteggiamenti mobbizzanti subiti nel rapporto di lavoro.

Il Comune era difeso dall’avvocato Luca Longhi e dall’avvocato Mariastella Ture del Foro di Ferrara, che si erano avvalsi anche di un consulente medico legale e di uno psichiatra.

«Non conosciamo ancora le motivazioni del giudice, Alessandra De Curtis, ma quello che è certo è il fatto che il dirigente del Comune non è stato riconosciuto colpevole di mobbing – spiega l’avvocato Longhi – bensì è stata attribuita all’Ente una responsabilità per violazione della clausola generale dell’art. 2087, che impone di fatto al datore di lavoro di vigilare sull’ambiente lavorativo. Fatto che può verificarsi all’interno di qualsiasi organizzazione datoriale e che è cosa ben diversa da atteggiamenti di mobbing…».

Essendo stata la sentenza pubblicata a metà novembre, è presumibile che entro metà gennaio siano note anche le motivazioni, che potrebbero portare il municipio a presentare appello contro quanto disposto attualmente dal giudice

Iil risarcimento pecuniario riconosciuto alla dipendente per l’infrazione della citata norma, ammonta a 5mila e 460 euro – rispetto ai 46mila originariamente pretesi - oltre le spese legali che, «nonostante la parziale soccombenza, sono state poste integralmente in capo al Comune».(mi.pe.)

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