L’Ufficio Dat di Ferrara nasce con 90 dichiarazioni
Martedì la giunta comunale vota la delibera di attuazione della legge nazionale Il servizio erediterà le buste consegnate dal 2011. Guida alla scelta consapevole
FERRARA. «In fondo al corridoio, l’ufficio a sinistra». Al primo piano dello stabile di via Fausto Beretta 19, lavora Gian Luca Carpanelli, il funzionario comunale che a giorni prenderà in consegna dalle mani dei cittadini le buste chiuse contenenti le disposizioni in materia di biotestamento.
La legge n. 219 che disciplina le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (Dat) è stata approvata dal parlamento lo scorso dicembre ed è entrata in vigore da pochi giorni, il 31 gennaio scorso.
Martedì prossimo la giunta di Palazzo municipale approverà l’istituzione del Registro comunale delle Dat che sarà attivato nella sede dell’Ufficio dello Stato civile.
Questo non significa che non ci siano residenti che abbiano già consegnato al Comune le loro volontà in materia di trattamento sanitario, esplicitando il consenso o il rifiuto di determinate modalità di accertamento diagnostico o di intervento terapeutico nell’eventualità di una loro incapacità ad autodeterminarsi.
Palazzo municipale aveva già istituito, il 7 giugno 2010, un Regolamento comunale per il Registro dei Trattamento Biologici nel quale sono stati iscritti dal 2011 al dicembre dell’anno scorso 90 cittadini. «Quel Registro - spiega il responsabile dell’Ufficio Testamento Biologico, Gian Luca Carpanelli - sarà di fatto assorbito da quello nuovo» e partirà con i primi 90 potenziali utenti. Potenziali perché, precisa Carpanelli, «chi ha messo nero su bianco le proprie disposizioni sarà contattato per capire se intende confermarle o modificarle».
Con l’adozione del Registro comunale delle Dat il cittadino ha quindi a disposizione uno strumento legalmente riconosciuto per manifestare la propria volontà in un ambito che l’ordinamento stesso riconosce di pertinenza esclusiva.
Il primo passo, quindi, è decidere se mettere per iscritto le proprie volontà.
Fatta questa scelta il cittadino può esplicitare le proprie disposizioni in un documento che può essere redatto con tre diverse modalità: atto pubblico notarile (in questo caso il notaio può contribuire alla stesura del testo dialogando con l’utente), scrittura privata autenticata dal notaio e scrittura privata semplice consegnata personalmente all’Ufficio di Stato civile del Comune di residenza dall’estensore delle disposizioni. «Al Comune viene affidata una busta chiusa che viene conservata in un luogo protetto», aggiunge Carpanelli.
La consegna del biotestamento viene accompagnata dalla compilazione di quattro moduli: uno per attestare l’affidamento della documentazione al Comune, uno per la nomina del fiduciario (la persona autorizzata ad agire da “interfaccia” fra chi ha redatto il testamento biologico e l’amministrazione municipale), uno per l’iscrizione della Dat nel Registro comunale e uno che viene restituito a titolo di ricevuta al cittadino che ha espresso le sue volontà. La garanzia della privacy impone l’individuazione di un titolare del trattamento, che è il Comune di Ferrara, e di un responsabile del trattamento dati: la direttrice dei Servizi Demografici, Luciana Ferrari. Carpanelli sarà il funzionario comunale incaricato di ricevere l’utenza.
I 90 plichi “figli” della normativa comunale «superata» dalla legge 219 traslocheranno dall’Urp all’Ufficio del Testamento Biologico.
«Con la nomina di un fiduciario - osserva Carpanelli - tutto viene semplificato nel caso che il cittadino residente non sia in grado di muoversi e agire autonomamente». In qualsiasi momento il titolare del diritto potrà modificare disposizioni e anche fiduciario. Palazzo municipale può anche inviare un funzionario a domicilio per agevolare l’utenza, come avviene già per altri documenti e atti comunali. Nei giorni scorsi il ministero dell’Interno ha inviato una circolare ai Comuni per fornire alcuni chiarimenti: l’Ufficio di Stato civile è legittimato a ricevere esclusivamente le Dat consegnate dal “disponente”, che deve essere residente nel Comune; l’ufficiale deve limitarsi a verificare la correttezza della consegna verificando i dati dell’autore della dichiarazione e la residenza; il personale del Comune deve fornire al dichiarante la ricevuta della consegna.
L’ente deve accertare fra l’altro se, dopo un eventuale trasferimento di residenza in altro Comune, il cittadino abbia presentato altre Disposizioni Anticipate di Trattamento negli uffici della nuova città di residenza. (gi.ca.)
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