Assegni irregolari, fioccano le sanzioni
Multe fino a cinquantamila euro se il titolo di credito non riporta la dicitura “non trasferibile”
Le sanzioni stanno arrivando, la legge è stata approvata nel luglio scorso. Parliamo dei nuovi criteri per la compilazione degli assegni bancari. Sulla vicenda ha portato una parola di certezza Federconsumatori. Uno dei cambiamenti rispetto alla precedente normativa riguarda le sanzioni relative agli assegni che non riportano la dicitura “non trasferibile”. In caso di mancata dicitura, la multa prima era compresa tra l’1 e il 40% dell’importo, ora passa a valori tra i 3 mila e i 50 mila euro. Numerosi cittadini sono incappati nelle maglie delle normative antiriciclaggio e stanno ricevendo multe salate. Ora chi riceve le sanzioni ha la possibilità di inviare una “memoria” al Tesoro, per spiegare che non si tratta di riciclaggio ma di dimenticanza. L'Abi (Associazione Bancaria Italiana) è corsa ai ripari e ha diffuso uno specifico decalogo:
1) è vietato il trasferimento tra privati, senza avvalersi dei soggetti autorizzati (ad esempio banche), di denaro contante e di titoli al portatore (ad esempio assegni senza indicazione del beneficiario) di importo complessivamente pari o superiore a 3.000 euro;
2) gli assegni bancari, circolari o postali di importo pari o superiore a 1.000 euro devono riportare l'indicazione del beneficiario e la clausola "non trasferibile";
3) chi vuole utilizzare assegni in forma libera, per importi inferiori a 1.000 euro, può farlo presentando richiesta alla propria banca;
4) per ciascun assegno rilasciato o emesso in forma libera e cioè senza la dicitura "non trasferibile" è previsto dalla legge il pagamento a carico del richiedente l'assegno di un'imposta di bollo di 1,50 euro che la banca versa allo Stato;
5) è vietata l'apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
6) per chi detiene ancora libretti al portatore è prevista una finestra di tempo per l'estinzione, con scadenza il 31 dicembre 2018, resta vietato il loro trasferimento;
7) in caso di violazioni per la soglia di contanti e degli assegni (mancata indicazione della clausola "Non trasferibile") la sanzione varia da 3.000 a 50.000 euro;
8) per il trasferimento dei libretti al portatore la sanzione varia da 250 a 500 euro;
9) stessa sanzione si applica nel caso di mancata estinzione dei libretti al portatore esistenti entro il 31 dicembre 2018;
10) per l'utilizzo di conti/libretti anonimi o con intestazione fittizia la sanzione varia dal 10 al 40% del saldo.
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