La Nuova Ferrara

Ferrara

emanate nel 1992 e nel 2014 

Due leggi per tutti i pazienti che chiedono conto allo Stato

«Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente...

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«Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato».

Così recita il primo comma dell’articolo 1 della legge 210/92, la prima che ha cercato di sanare i tragici effetti degli scandali degli anni ’80/’90 sulle trasfusioni con sangue infetto. Copertura che è prevista dai commi 2 e 3 dell’articolo 1, che estendono lo stesso diritto a chi ha contratto infezioni da Hiv ed epatiti da trasfusioni.

L’altro riferimento normativo fondamentale per chi ha subìto un danno biologico a causa di una trasfusione non sicura è la legge sul risarcimento: la n. 114 del 2014. L'articolo 27 bis prevede una forma di ristoro una tantum per le persone che si sono ammalate per trasfusioni da sangue infetto o vaccinazioni obbligatorie. L’importo specificato è di 100mila euro in caso di infermità provocata da emotrasfusione infetta e di 20mila euro per i danni subìti da v accinazione obbligatoria.

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