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«Il capannone non era idoneo. L’operaio morto senza ripari»

Daniele Predieri
«Il capannone non era idoneo. L’operaio morto senza ripari»

Norme di sicurezza assenti e carenze strutturali fra travi e piloni alla base del crollo. Il giudice: col piano di emergenza antisismico adeguato, l’uomo si sarebbe salvato

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DOSSO. «Se il lavoratore avesse ricevuto una idonea formazione su come reagire all’evento ed adeguate informazioni su come dove cercare riparo con l’individuazione di luoghi sicuri, avrebbe potuto salvarsi». Invece, Gerardo Cesaro, operaio della Tecopress la notte del 20 maggio 2012, turno 21-6, alle 4.03.52, di fronte alla scossa di 5.9 Richter di magnitudo che fece crollare il capannone dove stava lavorando, iniziò a «correre verso l’esterno del capannone per cercare una via di fuga».

Ma è stata proprio «questa condotta (attuata come reazione ad un rischio al quale non aveva ricevuto alcuna informazione) ad esporlo al pericolo, realizzatosi, di rimanere schiacciato dal crollo delle travi». Non c’erano ripari sicuri, dentro Tecopess. E dire che le nicchie delle presse (macchinari all’interno) avrebbero potuto (oggi indicate nel nuovo piano di emergenza redatto dopo la tragedia) salvare Cesaro. È la prima sentenza penale di condanna per il dopo terremoto del 2012, la motiva il giudice Vartan Giacomelli a conclusione del processo per il crollo alla Tecopress di Dosso, dove morì l’operaio Gerardo Cesaro. Una sentenza che diventa il classico precedente, tanto che molti avvocati delle vittime, oltre una ventina nel Modenese per le inchieste là archiviate, ne stanno chiedendo copia. Una sentenza di 55 pagine in cui il giudice valuta il lungo processo e la relativa inchiesta condotta dalla procura, pm Ciro Alberto Savino e dai suoi tecnici (il pool del professor Claudio Comastri) e che potrebbe rappresentare la classica pietra miliare della giurisprudenza italiana sui danni e le morti da terremoto. Una sentenza che ha mandato assolti i tecnici che progettarono e collaudarono il capannone «caduto come un castello di carta» (gli imputati Antonio Proni, Dario Gagliandi e Modesto Cavicchi) ma ha condannato (pena di 6 mesi per omicidio colposo) il titolare dell’azienda Enzo Dondi e la responsabile sicurezza Elena Parmeggiani.

Il giudice ovviamente si concentra sull’evento (la morte di Cesaro) causato da una omissione. E allora si chiede: «Quali cautele era necessario adottare? E’ possibile che se queste se fossero state adottate, l’evento non si sarebbe verificato?». La sua risposta è netta: alla Tecopress «le strutture (travi, coperture e pilastri) del capannone erano prive di un sistema di legature che avrebbero evitato il crollo repentino dell’edificio». Un crollo improvviso, con effetto domino: un rischio reale per cui Tecopress non mise in atto «attività di verifica della struttura rispetto al rischio sismico che avrebbe sicuramente consentito di accertare l’inidoneità strutturale del capannone». Anche se all’epoca della costruzione, anni’90, non vi erano obblighi o altro. Arrivati in seguito, però, ai quali l’azienda avrebbe dovuto far fronte: «al momento del terremoto 2012 il territorio ferrarese dove si trova Tecopress era classificato già nel 2003 come sismico, ed erano vigenti normative per l’adeguamento sisismico. Come emerso dopo il terremoto del 2012, gli edifici più vulnerabili (crollati, ndr) erano i capannoni con caratteristiche tecniche (senza legature tra travi e piloni, ndr) come quello crollato in Tecopress, e vietate fin dal 1987 per le strutture prefabbricate in zona sismica». —


 

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