«Rimborsi automatici e più semplificazione»
Le richieste di modifica al decreto inviate al Ministero No onere della prova, solo dimostrare il possesso dei titoli
Sette richieste di modifica al decreto sugli indennizzi ai risparmiatori azzerati, a cominciare dall’alleggerimento dell’onere della prova relativo al mis-selling (ovvero la vendita sconsiderata e negligente di titoli) e proseguire con la garanzia dell’automatismo dei rimborsi dimostrando semplicemente di avere acquistato azioni o obbligazioni subordinate, senza il vaglio di un soggetto terzo.
Sono questi i principali correttivi contenuti nel documento firmato dai rappresentanti delle associazioni dei risparmiatori e inviato ai sottosegretari all’Economia Villarosa e Bitonci. Rispetto alle iniziali rassicurazioni del Governo, è l’appunto delle associazioni, il decreto contiene alcuni elementi che possono creare serie difficoltà ad accedere al Fondo Indennizzo Risparmiatori. Criterio di base delle richieste di modifica, infatti, la necessità di poter essere ammessi al Fir «con procedura semplificata, che preveda il ristoro agli azzerati attraverso una semplice richiesta che dimostri la sola titolarità del pacchetto azionario».
Lo scoglio principale resta la verifica del misselling che, «se mantenuta seppur in forma allargata vedrebbe vanificate per molti risparmiatori le aspettative di ristoro fondate sulle dichiarazioni di governo». Se la richiesta dovesse essere respinta, le associazioni propongono in alternativa che «il Governo individui quale criterio dirimente anche quei comportamenti dolosi e colposi che hanno causato i dissesti delle banche in questione e l’azzeramento delle relative azioni».
C’è poi il nodo degli acquisti per successione dei titoli, che le associazioni chiedono vengano attestate non tramite denuncia di successione (perché quelle avvenute dopo l’azzeramento non sono state presentate) ma un’ autocertificazione in carta semplice. Nel nome della semplificazione, e del risparmio, viene anche chiesto di eliminare l’obbligo della firma autenticata e sostituirla con un’autodichiarazione. I risparmiatori, inoltre, devono avere garanzia di ricevere entro 30 giorni la necessaria documentazione in possesso delle banche in liquidazione, le concessionarie e il Fidt. Un altro punto riguarda il valore di riferimento delle azioni. L’unico criterio legittimo per non incorrere nella contestazione degli aiuti di Stato ed evitare contenziosi tra risparmiatori, si legge, «è quello del prezzo di acquisto del titolo», anche se una delle rivendicazioni degli azzerati era stata proprio quella di agganciare il rimborso delle azioni al valore massimo raggiunto nei 10 anni precedenti la messa in liquidazione delle banche. —
A.M.
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