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Assegno negato dal Comune Donna vince la causa

Il tribunale dà ragione alla cittadina immigrata La 33enne aveva richiesto i contributi per la famiglia

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BONDENO. Secondo il Comune, mancavano i requisiti di cittadinanza e il permesso di soggiorno “di lungo periodo”, per poter accedere ai benefici dell’assegno per il nucleo familiare.

Ma il giudice del tribunale di Ferrara ha dato torto all’ente locale, ammettendo la richiesta di una cittadina trentatreenne di nazionalità marocchina.

ASSEGNO NEGATO

La vicenda si è consumata nelle aule del Tribunale, dopo il ricorso di una cittadina straniera, che aveva richiesto di verificare «il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dal Comune di Bondeno», a proposito dell’erogazione dell’assegno che è a carico dell’Inps.

La donna è arrivata in Italia a seguito di una richiesta di ricongiungimento familiare da parte del marito.

Lei, madre di quattro figli, con un limite di reddito ampiamente al di sotto della soglia prevista, ha presentato la richiesta dell’assegno per il nucleo familiare, ma era priva secondo il Comune di un «permesso di soggiorno di lungo periodo».

La donna ha presentato al Comune la domanda per ottenere l’assegno per il nucleo familiare. L’articolo 65 della legge 448 stabilisce che tale assegno sia concesso dal Comune di residenza ed erogato dall’Inps.

LA CAUSA

Fatto sta che gli uffici comunali, esaminati tutti i documenti, hanno rifiutato la richiesta, motivo che ha portato la donna a citare in giudizio il Comune, affidandosi all’assistenza di uno studio legale di Padova. Ora, la sentenza del giudice Alessandra De Curtis ha ribaltato tutto. Sottolineando che l’articolo 65 della legge 448 del 1998 prevedeva la concessione dell’assegno soltanto “ai cittadini italiani residenti”, ma nel 2013 (a seguito di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea contro l’Italia) questa possibilità è stata estesa anche ai cittadini di “paesi terzi soggiornanti”.

Per il Tribunale, quindi, la cittadina che ha fatto ricorso non ricade tra quanti «sono stati ammessi in uno Stato membro dell’Unione europea a fini diversi dall’attività lavorativa, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno».

IL PERMESSO

L’ingresso della donna in Italia era avvenuto nel 2005, quindi la cittadina marocchina era stata autorizzata con un permesso legato a “motivi familiari”, successivamente – nel periodo di riconoscimento delle domande di assegno familiare – era stata autorizzata la presenza per motivi di “lavoro autonomo”, rilasciato in due diversi momenti (nel 2016 e 2018). Insomma, «la cittadina ha diritto – secondo il Tribunale – alla prestazione assistenziale (l’assegno per il nucleo familiare; ndr) in forza di quanto stabilito dall’articolo 65 della legge numero 302 del 2 agosto 1999». —

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