Aiuti familiari negati Sentenza accolta: il Comune pagherà
L’amministrazione non fa ricorso dopo aver perso la causa Una cittadina aveva citato il municipio per non aver ricevuto l’assegno richiesto
BONDENO. Il Comune di Bondeno non ricorrerà in appello, nei confronti della cittadina di nazionalità marocchina che aveva citato in giudizio il municipio, a proposito dell’esclusione dall’assegno per i nuclei familiari erogato dall’Inps. Secondo il Comune mancavano i requisiti di cittadinanza e il permesso di soggiorno “di lungo periodo”, per poter accedere ai benefici dell’assegno per il nucleo familiare, ma il giudice del tribunale di Ferrara ha dato torto all’ente locale, ammettendo la richiesta di una donna straniera di 33 anni.
la vicenda
L’ingresso della donna in Italia era avvenuto nel 2005, quindi la cittadina marocchina era stata autorizzata con un permesso legato a “motivi familiari”, successivamente – nel periodo di riconoscimento delle domande di assegno familiare – era stata autorizzata la sua presenza per motivi di “lavoro autonomo”; secondo un permesso rilasciato in due diversi momenti (nel 2016 e 2018). Insomma, «la cittadina ha diritto – secondo il Tribunale – alla prestazione assistenziale (l’assegno per il nucleo familiare, ndr) in forza di quanto stabilito dall’art. 65 della legge numero 302 del 2 agosto 1999». Fatto sta che il giudice ha ribaltato in giudizio la decisione del Comune, con l’ente che ha escluso la possibilità di procedere in appello. Per questo, il consiglio comunale è stato interpellato per autorizzare il pagamento delle spese legali riferite alla fase conclusa davanti al giudice del lavoro.
«Gli uffici hanno eccepito il fatto della mancanza di un permesso di soggiorno di lungo termine – ha riferito l’assessore alle politiche sociali, Cristina Coletti –. La persona in questione si è rivolta ad uno studio legale di Padova e, da qui, al tribunale. Il giudice ha interpretato le normative, ma secondo noi è stato doveroso procedere in questa direzione e credo che gli uffici abbiano operato in modo oggettivo, senza forme di discriminazione, a differenza di quanto sollevato dalla persona che ci ha citato sulla questione».
Niente secondo round in tribunale, insomma. La partita finisce qui e il Comune dovrà pagare le spese legali, visto che l’assegno familiare è di pertinenza dell’Inps. —
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