Corte dei Conti boccia il “Fondo dormienti”
«Le entrate del fondo non costituiscono vere e proprie riserve pubbliche perché possono essere reclamate dagli aventi diritto (titolari o successori mortis causa) entro il termine di prescrizione ordinaria decennale attraverso una procedura di accertamento essenzialmente priva di profili discrezionali».
È quanto rileva la sezione centrale di controllo della Corte dei Conti sulla gestione delle amministrazioni dello Stato nella relazione riguardante il fondo «Rapporti dormienti», istituito con la legge n.266/2005, che ha, tra l’altro, verificato se la finalità di indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie sia stata realizzata attraverso l’utilizzo delle risorse devolute al fondo. Per la Corte «sui rapporti potenzialmente dormienti è necessario dare vita, anche con l’utilizzo dell’anagrafe tributaria, a una serie di action plan per rafforzare le attività di riscontro dei decessi e l’identificazione e ricerca dei beneficiari al fine di escludere l’ipotesi di “dormienza” ». —
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