Residenza “provvisoria” per il richiedente asilo
Il giudice: importanti servizi collegati, sì all’iscrizione in attesa della Consulta «La rintracciabilità di queste persone risponde alle esigenze di sicurezza»
L’Anagrafe comunale dovrà iscrivere provvisoriamente come residente un richiedente asilo con richiesta di protezione internazionale, in attesa che la Corte costituzionale decida sulla Decreto sicurezza 1 di Salvini. È quanto ha deciso il tribunale di Ferrara al quale si era rivolto il richiedente asilo, ospitato un centro di accoglienza della coop Matteo 25, e contro il quale si era schierata la nuova amministrazione comunale. Esultano gli avvocati dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, che ora incalzano il Comune.
il quadro
La sentenza firmata dal giudice Marianna Cocca risale al 24 settembre, la prima udienza è del 21 agosto. Il richiedente asilo in questione, che proviene da una repubblica ex sovietica, è entrato in Italia nell’ottobre 2017, formulando richiesta di protezione internazionale, e per questo motivo è titolare di un permesso di soggiorno a rinnovo semestrale. Il 21 febbraio scorso ha avanzato richiesta di residenza a Ferrara, un mese dopo la ricevuto il diniego da parte del Comune, per effetto del Decreto sicurezza 1, che risale a ottobre 2018. Si è quindi rivolto al tribunale, con il legale Andrea Bassi, per ottenere appunto l’iscrizione nel registro della popolazione anagrafica a partire dal 21 febbraio. Il 4 luglio si è costituita ad adiuvandum l’associazione Asgi, sostenendo l’incostituzionalità del decreto Salvini e chiedendo quindi l’intervento della Corte costituzionale. Il Comune con la vecchia amministrazione non si era fatto vivo, poi, il 12 agosto, si è costituito contro tutte le richieste cercando anche di inserire nel contenzioso il ministero dell’Interno.
la decisione
Il giudice ha escluso l’intervento ministeriale, poi è entrata nel merito, bocciando di fatto l’interpretazione del ricorrente. «Appare chiaro - scrive nella sentenza - che il legislatore abbia voluto vietare l’iscrizione anagrafica, ritenendo che la stessa debba avere quale presupposto la “definizione” della posizione del richiedente», che ha appunto aperta una procedura di richiesta protezione. «Cionostante - è il cuore del ragionamento giuridico - sussistono le condizioni per disporre in senso favorevole alla domanda cautelare, apparendo necessario rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità» dell’art. 13 del decreto. E quando c’è questo sospetto di costituzionalità, continua la sentenza, è meglio scegliere, invece della «disapplicazione della norma sospettata di illegittimità costituzionale», la «scomposizione del giudizio in due fasi: nella prima fase di accoglie la domanda cautelare “a termine”, fino alla decisione di legittimità costituzionale»; e poi si prende la decisione definitiva.
Questo perché l’iscrizione anagrafica è indispensabile per le graduatorie scolastiche comunali, quelle delle case popolari, i centri per l’impiego, oltre ad incidere sui tempi della eventuale cittadinanza. E qui il giudice dà anche un’interpretazione della norma: «L’obiettivo che il legislatore persegue, precludendo l’iscrizione solo ad una particolare categoria di stranieri regolarmente soggiornanti, non appare chiaro, posto che, anzi, la possibilità di una loro completa identificazione (possibile attraverso una loro precisa rintracciabilità sul territorio), pare rispondere all’esigenza di controllo sociale e sicurezza».
aspettative
«Ci aspettiamo che il Comune - dice Alberto Guariso (Asgi) - iscriva in via provvisoria tutti i richiedenti asilo, ci sembrerebbe assurdo dover ricorrere sempre in giudizio». —
Stefano Ciervo
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