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appalto sanitario conteso  

Trasporti in ambulanza Il Tar respinge ricorso Cidas

I giudici hanno rigettato tutte le motivazioni proposte dalla cooperativa e hanno ritenuto corretta l’assegnazione al volontariato

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Il Tar dichiara il ricorso «in parte inammissibile e in parte infondato». Sfuma con la sentenza pubblicata giovedì scorso dall’organo della giustizia amministrativa di Bologna la speranza della cooperativa Cidas di ri-ottenere l’aggiudicazione dell’appalto, perduto nel gennaio scorso, per il trasporto dei pazienti in ambulanza. Un iter pasticciato, passato attraverso una rettifica dell’atto da parte dell’Asl che - correggendo un errore di calcolo - assegnava all’associazione di imprese concorrente della coop, uno dei tre appalti oggetto della delibera, per un valore di 3.7 milioni di euro (periodo 2019-2022).

L’appalto, in seguito al riconoscimento di quell’errore, era stato affidato alle associazioni di volontariato: Nico Soccorso, Pubblica Assistenza Città di Portomaggiore, Associazione Pubblica Estense, Pubblica Assistenza Valle Pega e Voghiera Soccorso. Cidas aveva impugnato la delibera rivolgendosi al Tar che nei mesi scorsi aveva già respinto la richiesta di sospensiva. Nel frattempo l’Asl ha prorogato l’assegnazione all’associazione del volontariato fino al 31 dicembre di quest’anno, in attesa del giudizio del Tar. Che ha respinto in toto le argomentazioni addotte dalla cooperativa.

Una delle motivazioni portate dalla ricorrente per l’annullamento della decisione dell’Asl fa riferimento alla presentazione «tardiva» del ricorso. A parere dei giudici Cidas era in possesso di tutte le informazioni necessarie per agire dal punto di vista legale (l’avvio della procedura) in tempo utile e non era indispensabile un accesso agli atti, che ha allungato i tempi del ricorso, per impugnare l’atto. Altrettanto netta la motivazione con cui è stato rigettato uno degli altri argomenti a sostegno del ricorso.

Secondo la coop per acquisire l’appalto l’associazione di volontariato avrebbe dovuto dimostrare il possesso di licenza per la guida di veicoli a noleggio con conducente (Ncc). Ma i giudici si sono dimostrati di diverso avviso: quel vincolo vale solo se a fronte del servizio si percepisce un corrispettivo, non un rimborso spese, come nel caso delle associazioni di volontariato e come prescrive una circolare della Regione. Respinte anche le osservazioni sulla mancata indicazione degli orari di copertura del servizio («non prevista dall’atto di gara»), del chilometraggio ed età dei mezzi (vincoli normativi il cui rispetto è stato garantito dall’associazione di volontariato «nell’offerta tecnica»), su un punteggio non spettante (2.75 punti) per un requisito comunque garantito dall’associazione e sulla richiesta di annullare l’atto di assegnazione, non recepita dall’Asl. Il Tar ha condannato Cidas al pagamento delle spese legali: 5mila euro. —

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