Fatture pagate per Costruttori Alla Cir torna mezzo milione
Annullate le operazioni effettuate alla vigilia della amministrazione straordinaria Il verdetto della Cassazione a distanza di 16 anni, risorse in più per i creditori
ARGENTA. La vicenda giudiziaria nata dal default del gruppo Coopcostruttori è un ginepraio intricato e doloroso, da sfrondare ramo per ramo. Quello della contesa tra la Cir costruzioni e la Edilcalce di Foligno su alcuni pagamenti effettuati da Argenta tra l’ottobre del 2002 e il gennaio del 2003 per 521mila euro e qualche spiccio, è stato appena definito dalla Cassazione sulla scorta della legge fallimentare: quelle operazioni effettuate pochi mesi prima che la srl finisse sotto la vigilanza del tribunale sono da considerarsi nulle. I fondi tornano definitivamente nella disponibilità dei commissari.
A distanza di sedici anni, la settantacinquesima udienza della procedura di amministrazione straordinaria, il mese scorso, ha affrontato il pagamento dei creditori. L’udienza romana sulla partita da mezzo milione si era appena tenuta, ma il risultato è stato reso pubblico solo due giorni fa: verdetto favorevole alla amministrazione straordinaria della Cir che aveva impugnato i pagamenti già davanti al tribunale di Ferrara, senza ottenere ragione, e poi con successo a Bologna, davanti alla Corte d’appello.
fatture altrui
La questione è legata alla titolarità dei pagamenti. Le fatture per la fornitura di materiali edili saldate dalla Cir con assegni propri non erano effettivamente intestate a quella azienda, ma alla sua capogruppo. E’ vero, dai conti interni al gruppo emerge che la srl aveva debiti ingenti nei confronti della Costruttori, ma ciò non basta a dare legittimità all’operazione. Senza un ordine specifico e riscontrabile da parte della Costruttori, Cir non avrebbe dovuto sostituirsi ad essa nei pagamenti, tanto più che non risulta che l’operazione abbia almeno alleggerito la sua esposizione debitoria. Insomma, quei pagamenti non erano dovuti, né si sono dimostrati utili: sono dunque stati dichiarati inefficaci.
IL VERDETTO
Contro la sentenza di secondo grado, è stata la società umbra a promuovere ricorso in Cassazione. Argomentando che la Cir aveva titolo ed interesse per pagare le fatture della Costruttori, anche perché esisteva un rapporto di conto corrente tra la controllata e la controllante: la compensazione delle relative posizioni avveniva in automatico.
Evidentemente il venditore puntava a dimostrare la legittimità delle scelte amministrative dei vecchi vertici societari argentani per poter incassare i soldi della merce consegnata. Le fatture non vengono contestate, l’azienda andrebbe pagata, non c’è dubbio. Ma i giudici hanno sentenziato che non può essere Cir a farsene carico. Non per come sono andati i fatti e per come sono stati amministrativamente contabilizzati.
L’impresa umbra non rivedrà l’incasso che aveva inizialmente avuto. In più è stata condannata a versare alla Cir settemila euro per le spese di giudizio, oltre alle spese forfettarie e ai contributi. Potrà ovviamente rientrare come creditore nella procedura di Coopcostruttori (è all’udienza numero 197) ma con la prospettiva di ricevere ben meno del mezzo milione che era transitato sul suo conto. —
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