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Il caso Panigalli finisce alla Corte Costituzionale Buco di legge sul premio al mancato assassino

Daniele Predieri

Violenze sulle donne, i giudici non decidono sulla liberazione anticipata  Fabbri voleva uccidere la donna dal carcere, ma ebbe 2 anni di sconto 

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il paradosso

Non tornerà in carcere, al momento, Mauro Fabbri per il tentato omicidio di Lucia Panigalli dal quale venne assolto. Ma non meritava, nemmeno, lo sconto di 570 giorni di pena che è stato concesso per “buona condotta” nonostante dallo stesso carcere dell’Arginone avesse progettato e pagato un compagno di cella per uccidere la ex compagna, poiché per i 570 giorni era stata chiesta la revoca dalla procura generale.

Vuoto normativo

Un paradosso che nasce da un vuoto normativo, e allora il caso diventa un precedente che farà giurisprudenza e verrà deciso dai giudici della Corte Costituzionale come ordinato dal Tribunale di sorveglianza di Bologna che ha sospeso la decisione sulla revoca dei 570 giorni di premio inviando tutto alla Consulta . Per i giudici il trattamento di “premio” che Fabbri ha avuto non è equilibrato partendo dall’articolo 3 della Costituzionale che sancisce che “ogni cittadino è uguale davanti alla legge”. Volendo spiegare il convincimento dei giudici del tribunale di Sorveglianza di Bologna, Fabbri - sulla base di una norma specifica - è stato favorito più di altri, non lo meriterebbe e dunque questo errore va corretto. Per tutti i Fabbri che verranno. Tutto ruota attorno alla norma (articolo 54, 3° comma, ordinamento penitenziario) che prevede possa essere revocata la liberazione anticipata (i 570 giorni di Fabbri da annullare), solo e soltanto in caso di condanna. Fabbri però venne assolto dal tentato omicidio, perché il complice che venne anche pagato per uccidere la ex compagna, poi fece saltare il progetto: Fabbri non poteva essere condannato per un fatto non è previsto come reato dalla legge (altro buco normativo). I giudici, però, pur assolvendolo hanno confermato il suo progetto di uccidere e la sua pericolosità sociale, imponendogli misure di sicurezza. Ora i giudici della Sorveglianza si soffermano sul principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge che viene disatteso tra un tentativo di reato punibile e un accordo o istigazione al reato non seguiti dalla sua realizzazione, poichè tra questi vi è una «differenza minima».

Stortura del premio

La “stortura” che permette di revocare il beneficio (570 giorni) solo in caso di condanna per i giudici crea una palese disparità, limita i loro poteri decisionali poichè possono disporre della revoca del “premio” in un caso, mentre in quello dell’assoluzione, la revoca viene esclusa categoricamente. Da qui il dubbio di costituzionalità, reso ancor più evidente dal fatto che non potendo revocare il “premio”, i 570 giorni, viene vanificata la «finalità rieducativa della pena dell’ articolo 27 Costituzione. Ora, ammettendo il vuoto normativo, i giudici chiedono alla Corte di indicare come procedere. —

Daniele Predieri

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