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«Passi a raso, no al canone». Il tribunale boccia il Comune di Ferrara

Alessandra Mura
«Passi a raso, no al canone». Il tribunale boccia il Comune di Ferrara

Accolto il ricorso di una contribuente: annullati gli avvisi Cosap dal 2014 al 2019. Un’ordinanza-pilota del tribunale civile che apre la strada a nuove cause

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FERRARA. Fino a oggi era sempre stata una causa persa. In passato tutti i tentativi di ricorrere contro il canone sui passi carrai a raso si erano puntualmente conclusi con una sconfitta per il contribuente. I giudici avevano sempre alzato le mani di fronte al Regolamento comunale che, nel 1999, aveva introdotto il pagamento del Cosap per i passi carrai a raso, anche in assenza di modifiche al piano stradale.

Caso-pilota

Ma l’ordinanza emessa giovedì dal Tribunale di Ferrara ha cambiato tutto, sfatando l’ “imbattibilità” del Cosap e dando ragione a una signora che, rivolgendosi allo studio legale Belvederi, aveva chiesto l’annullamento dei canoni richiesti dal 2014 al 2019. Una vittoria destinata a diventare un caso-pilota e che apre ora la strada a nuove cause civili da parte di altri contribuenti, considerato che il termine per presentare ricorso è di dieci anni.

A rendere il caso un precedente importante, è la decisione del giudice non solo e non tanto di annullare gli avvisi di pagamento, ma di disapplicare il regolamento comunale. Questo perché, come spiega l’avvocato Luigi Belvederi «abbiamo impostato il ricorso con un approccio diverso, puntando direttamente alla disapplicazione del regolamento comunale, perché il Comune ha introdotto una norma che oltrepassa i limiti stabiliti da una legge nazionale».

Il regolamento comunale sul pagamento dei canone di occupazione del suolo pubblico, insomma, rappresenta una forzatura rispetto ai “poteri” che la legge istitutiva del Cosap (del 1997) conferisce alle amministrazioni per riscuotere il canone attraverso propri regolamenti. Il Comune di Ferrara, secondo la lettura dell’avvocato accolta dal Tribunale, si sarebbe, come dire, “allargato” includendo nei casi di occupazione del suolo pubblico anche gli ormai famigerati passi carrai a raso, e cioè anche le aperture che non compromettono l’uso pubblico dell’area. A far scattare la disapplicazione del regolamento comunale c’è anche una parolina, “ecc.”, che chiude la definizione di passo carraio a raso, e che - rileva il legale nel ricorso - «assegna all’amministrazione, in modo del tutto indeterminato e indeterminabile, un potere discrezionale, stabilendo quali aperture debbano o non debbano considerarsi idonee ai fini dello stazionamento».

Illegittimo

Tutte circostanze che, osserva il giudice, rendono illegittimo il regolamento, di fatto “disinnescato” con questa ordinanza. Un principio-base che potrebbe ora aprire la strada a una class-action, una causa collettiva per chiedere la restituzione dei canoni versati. E, considerato che i “nuovi” Cosap attivati dal 1999 per i passi carrai a raso (con o senza modifiche) erano stati stimati circa 4.000, il conto degli eventuali ricorsi potrebbe risultare salato per le casse comunali. Tanto più che il giudice ha condannato Comune e Ica a pagare anche le spese di lite. —

Alessandra Mura

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