Evasione dell’Ires Condanna definitiva per l’imprenditore
La Cassazione boccia il ricorso del titolare della Bussola Un anno di pena per aver sottratto al fisco 70mila euro
LIDO NAZIONI
È diventata definitiva la condanna ad un anno di reclusione per non aver presentato la dichiarazione dei redditi 2012 della sua società, in questo modo producendo un’evasione Ires per 70.199 euro, a carico di Carlo Luciani, titolare della Bussola, storico locale di Lido Nazioni dalle molteplici attività tra hotel, ristorante e intrattenimento notturno.
La Cassazione ha infatti bocciato il suo ricorso rispetto alla sentenza della Corte d’Appello di Bologna che nel maggio 2016 aveva confermato in pieno quanto deciso in primo grado dal Tribunale di Ferrara.
pagamenti in nero
L’imponibile sottratto al fisco era stato ricostruito sulla base delle dichiarazioni Iva esibite alla Guardia di finanza dallo stesso imprenditore, legale rappresentante della International Show Srl.
Su questo punto Luciani, assistito nella vicenda giudiziaria dagli avvocati Giacomo Forlani e Samuele Bellotti, aveva eccepito che i giudici della Corte d’Appello non avessero tenuto conto dei costi fuori campo Iva dovuti per corrispondere gli stipendi e i contributi previdenziali al personale impiegato nella struttura di Nazioni.
Peraltro tutte passività di bilancio che nel 2013 non erano state contabilizzate da parte dell’imprenditore del litorale comacchiese perché facevano riferimento, nella sostanza, a rapporti di lavoro irregolare. Pagando in “nero” è poi difficile, come comprensibile, rivolgersi alla giustizia per chiedere a posteriori lo sconto. Il tutto, aggiungono i magistrati di ultima istanza, «ribaltando illegittimamente l’onere probatorio sulla pubblica accusa».
DOCUMENTAZIONE asseNTe
Ed è proprio sulla assenza di questa precisa documentazione che la Corte di Cassazione ha fondato il suo giudizio di inammissibilità del ricorso.
«Le spese e gli oneri – scrivono nella motivazione gli “ermellini” – afferenti i ricavi e gli altri proventi, concorrenti a formare il reddito, sono ammessi in deduzione, quando non sono indicati nelle scritture contabili, se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi».
nessuna stima prodotta
Nel caso specifico, sottolineano ancora i magistrati, «nessun elemento in tal senso è stato offerto dal ricorrente, che, pura dando atto della mancata contabilizzazione di costi, pretende di desumerli semplicemente dall’attività svolta – prosegue la sentenza –, senza peraltro neppure prospettare una qualche stima e in tal modo, dunque, rimettendosi ad una sorta di “fatto notorio” contrastante, tuttavia, con il principio di cui sopra».
Conferma quindi per Luciani della condanna penale ad un anno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali . —
F.T.
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