La Provincia vince ricorso con il Consorzio di Bonifica che durava da 35 anni
la sentenza
Clamoroso ribaltone nell’ambito di una pluridecennale vicenda giudiziaria che vede su fronti opposti Provincia e Consorzio di Bonifica. La questione fa riferimento al lontano 1985 e in particolare a lavori di movimentazione di acque nel canale di Burana e Po di Volano. Un intervento effettuato dall’ente consorziale a partire dal mese di agosto di sua iniziativa e in base ai propri compiti istituzionali; da settembre in poi, anche su incarico della Provincia. Quest’ultima pagò per intero la parte commissionata e riconobbe l’utilità della prima fase, versando al Consorzio 25 milioni di lire.
I problemi nascono a partire dal gennaio 1990, quando l’allora presidente della Provincia Carlo Perdomi inviò alla Bonifica una lettera con cui si riconosceva un importo più sostanzioso (60 milioni). A quel punto l’ente che si occupa di sicurezza idrica pretese i restanti 35 milioni. Tuttavia la Provincia rifiutò l’ulteriore esborso, asserendo che la lettera del presidente non la impegnava direttamente, non essendo collegata a decisione formale, e di conseguenza a nessun impegno di spesa. Una delibera di giunta del 1993 confermò quella presa di posizione.
Proprio l’atto contro cui la Bonifica presentò ricorso, poi accolto dal Tribunale di Ferrara con l’emissione di un decreto ingiuntivo nel settembre del 1994. La Provincia fece opposizione, pur corrispondendo la somma in questione prima del giudizio al solo scopo cautelare di evitare l’esecuzione forzata. Passano gli anni e nell’agosto del 2003 il Tribunale confermò il decreto ingiuntivo, un giudizio cui si accoda nel 2012 la Corte d’Appello di Bologna.
Occorre attendere altri sei anni per la pronuncia della Cassazione, datata marzo 2018, con cui venne cassata la sentenza di secondo grado, rinviando la causa alla Corte d’Appello. Che si è pronunciata recentemente, revocando il decreto ingiuntivo del 1994 e quindi rigettando le domande di pagamento avanzate dal Consorzio di Bonifica, ente condannato a rifondere alla Provincia la somma totale di 83.920,97 euro, tra rimborsi, spese di lite di tutti i gradi di giudizio e interessi legali.
Ma potrebbe non essere questa la parola fine sulla controversia legale. Infatti, la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata con i mezzi tradizionali e, di conseguenza, nuovamente oggetto di ricorso per cassazione. —
Fabio Terminali
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