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Il Tar: «Legittimo il trasferimento del carabiniere»

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Quel filmino, girato una decina d’anni fa, in cui l’immagine dell’ex comandante della stazione dei carabinieri di Comacchio era stata sovrapposta a quella del killer della uno bianca Fabio Savi, e in cui altri tre militari venivano ridicolizzati, giustificava il trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale dalla stazione lagunare a quella di Premilcuore (FC). La pensano così i giudici del Tar dell’Emilia-Romagna, che hanno respinto il ricorso dal carabiniere trasferito, autore del dvd “incriminato” assieme ad altri colleghi e poi assolto dall’accusa di diffamazione pluriaggravata in concorso dal tribunale militare di Verona.

Il ricorrente, scrivono i giudici, riteneva illegittimo il trasferimento, «in quanto motivato esclusivamente sulla base della pendenza di un procedimento penale a suo carico». Una circostanza che, proseguono, «avrebbe compromesso il rapporto fiduciario all’interno della Compagnia di Comacchio» e che spinse «l’amministrazione ad adottare il provvedimento impugnato sia per soddisfare l’esigenza di preservare l’immagine e la corretta funzionalità dell’Arma, sia per garantire allo stesso ricorrente la necessaria serenità nell’espletamento delle sue funzioni».

Per il carabiniere, invece, «non sussistevano i presupposti richiesti per disporre il trasferimento per incompatibilità ambientale», a suo dire disposto solo «a fini punitivi» e «contraddittorio, poiché il filmato che è al centro della vicenda era stato qualificato, in un precedente atto emesso dalla stessa amministrazione, come mero episodio goliardico».

Per i giudici non sussiste nemmeno la contradditorietà tra atti: «Si osserva che quanto affermato dal comandante provinciale di Ferrara, ovverosia che il filmato era da qualificarsi come mero “episodio goliardico”, è del tutto irrilevante ai fini della verifica della legittimità del trasferimento, in quanto è un documento che fa parte del procedimento penale avviato anche nei confronti del ricorrente e di conseguenza non sussiste alcun contrasto tra questa nota e il provvedimento impugnato». In sostanza, sintetizzano dal Tar, il provvedimento impugnato «non è stato adottato con finalità punitive, ma per ovviare alla situazione di incompatibilità ambientale determinatasi nella stazione di Comacchio», motivo per cui il ricorso è stato respinto. —

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