L’assistente ai bagnanti può anche essere il titolare
La delibera regionale di riferimento è la 1092
LA NORMATIVA
A regolamentare il variegato mondo delle piscine è la delibera regionale dell’Emilia-Romagna 1092 del 2005. Nel caso di Ca’ Laura, si tratta di una piscina classificata nella categoria A - piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica - gruppo A2 - piscine ad uso collettivo. Sono quelle inserite in strutture già adibite in via principale ad attività accessibili ai soli ospiti, clienti e soci, tra cui, si legge fra l’altro al punto 2, gli agriturismi.
La delibera, poi, individua anche i responsabili (di piscina, degli impianti tecnologici) e l’assistente bagnanti, ossia la persona abilitata alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso. Quest’ultimo vigila ai fini della sicurezza sulle attività che si svolgono nelle vasche e negli spazi perimetrali e sul rispetto del regolamento interno; la sua presenza dovrà essere assicurata durante tutto l’orario di apertura della struttura, fatta eccezione per quanto dettato dalle disposizioni tecniche relative alla categoria A gruppo A.2.2. Proprio la categoria di fattispecie a Ca’ Laura.
In questa categoria il titolare dell’attività ricettiva può assumere personalmente l’incarico di responsabile della piscina, addetto agli impianti tecnologici e assistente bagnanti.
La presenza dell’assistente bagnante può non essere obbligatoria nelle strutture ricettive ad uso esclusivo degli ospiti e dei clienti della struttura stessa, purché in presenza delle seguenti condizioni: piscina con vasca inferiore a 100 mq e profondità non superiore a 140 cm; almeno due lati del bordo vasca libero da ostacoli; vigilanza adeguata anche con idonei sistemi di controllo e/o di allarme da postazione presidiata, nel caso in cui la vigilanza non sia continuativa i frequentatori devono essere informati; presenza di personale addetto a interventi di pronto soccorso, debitamente formato secondo quanto prevede la normativa vigente, prontamente disponibile durante le ore di apertura della piscina.
Nelle piscine rientranti nelle condizioni sopra riportate e che non hanno l’assistente bagnanti, le modalità organizzative della vigilanza e le procedure d’intervento devono essere indicate nel piano di autocontrollo. —
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