L’Unione chiude il caso velox «Rimborsi solo con il ricorso»
Dopo le cause vinte un legale ha chiesto la restituzione dei soldi a tutti i multati Zamboni: pagando in misura ridotta per la legge si ammette la propria colpa
COPPARO. Si torna a parlare dell’ormai celebre velox (ora tolto) sulla provinciale 5 fra Copparo e Ro, ma stavolta a intervenire è il presidente dell’Unione Terre e Fiumi, Andrea Zamboni, con precisazioni sia sui ricorsi presentati dai cittadini multati che sulle voci circolate della possibile restituzione dei soldi pagati anche a chi non ha presentato ricorso. Ecco, su quest’ultimo punto va fatta una precisazione, perché Zamboni dichiara come «Sulla stampa locale e sui social è apparsa l’errata notizia in merito alla possibile attivazione di procedure di rimborso delle somme pagate a titolo di sanzione pecuniaria per i verbali di contestazione delle violazioni ai limiti di velocità accertati utilizzando l’impianto fisso di rilevamento che era installato sulla provinciale 5, via Po, nel Comune di Copparo. Tale impianto era gestito dalla polizia locale dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi. Queste notizie stanno ingenerando infondate e improprie aspettative fra i cittadini sanzionati». In realtà La Nuova Ferrara ha riportato le parole della consigliera comunale d’opposizione di Riva del Po, Daniela Simoni, e dell’avvocato rodigino Claudia Giacobbe, che ha fatto sottoscrivere ai suoi 31 clienti (tutti multati che hanno vinto il ricorso) un documento con cui si chiedeva all’Unione di restituire i soldi anche a chi non aveva presentato ricorso, dato che era stata accertata l’irregolarità del velox. Zamboni nel caso poteva rispondere politicamente a questa richiesta, ma non è stato scritto che il rimborso era un diritto di tutti.
I RICORSI
«Si ricorda - continua Zamboni - che l’impianto è stato funzionante dal 10 agosto 2018 all’8 luglio 2019. La contestazione di tali violazioni ha visto la presentazione di molti ricorsi sia davanti al prefetto in via amministrativa e davanti ai giudici di pace in primo grado con l’alternanza di pronunce sia positive che negative per i ricorrenti. Una decina di questi ultimi hanno riproposto ricorso al tribunale ordinario e hanno visto accogliere le loro istanze con sentenze che hanno obbligato l’Unione a rifondere le spese legali, come avviene di norma in questi casi».
«PAGARE è AMMISSIONE»
«Perlopiù gli utenti a cui è stata contestata la violazione hanno pagato la sanzione prevista nei verbali utilizzando il sistema previsto dal Codice della strada per il pagamento in misura ridotta del 30%, riconoscendo la propria responsabilità in merito alla violazione dei limiti di velocità. È proprio il Codice della strada che detta le modalità e i termini per accedere a tale forma di pagamento ridotta o, in alternativa, di avviare le procedure di opposizione in via amministrativa o giudiziaria. È facilmente verificabile, anche con un facile accesso al web, che sussiste consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzione che escludono la possibilità di operare un rimborso generalizzato delle sanzioni amministrative pagate in misura ridotta o addirittura scontata. Tali autorevoli pronunce rimarcano il fatto che se l’utente sanzionato paga la sanzione, ammette la propria colpa e rinuncia ad avviare un contenzioso contro l’organo accertatore nei modi e nei termini consentiti. Si afferma, altresì, che non può tentare azioni di opposizione, successivamente all’avvenuto pagamento e fuori da tali procedure. Quindi - chiude -, in assenza di un obbligo, disposto da un’autorità competente a emanarlo che vada in contrasto con le citate pronunce, risulta impercorribile la possibilità di disporre la restituzione di quanto pagato a titolo di sanzione a norma dell’articolo 202 del Codice della strada e del relativo reintegro dei punti patente». —
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