Antenne, il Comune battuto due volte al Tar Bocciata la moratoria
Il diniego di aree comunali contrasta con l’interesse pubblico I giudici: gli impianti non vanno subordinati a pianificazioni
Si complica l’azione regolatoria del Comune nei confronti delle società di telefonia in vista dell’ondata di nuove antenne per il 5G. Con una doppia sentenza, infatti, il Tar ha da un lato bocciato la moratoria di utilizzo delle aree pubbliche in attesa del Piano antenne; e dall’altro ha accolto il ricorso di Wind Tre contro il diniego per sopraelevare un impianto già esistente in via del Lavoro e metterci sopra, appunto, un ripetitore 5G. I giudici amministrativi hanno in sostanza ribadito il concetto, messo giù dalla seconda sezione nel caso Cellnex-moratoria, che «l’assimilazione - per effetto dell’art. 86 del decreto legislativo 259/2003 - delle infrastrutture di reti pubbliche di Tlc alle opere di urbanizzazione primaria implica che le stesse sono in generale compatibili con ogni destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale (...); inoltre i criteri per la localizzazione non possono essere adoperati quale misura, più o meno surrettizia, di tutela della popolazione da immissioni elettromagnetiche, che l’art. 4 della legge 36/2001 riserva allo Stato».
La bocciatura della moratoria è contenuta in una sentenza del 23 marzo, sollecitata da Cellnex e dalla stessa Wind Tre per completare l’installazione di un ripetitore nel parcheggio di un cimitero. Il Tar evidenzia che «l’atto d’indirizzo reca un vulnus immediato», e contrasta «con le esigenze di massima speditezza e semplificazione che informano l’intera disciplina», mentre la giurisprudenza ha «da tempo escluso che la realizzazione degli impianti in questione possa restare subordinata ad un espresso intervento pianificatorio del Comune». Tra l’altro i tempi lunghi di redazione del Piano antenne fanno pensare ai giudici ad un prolungamento a non si sa quando della salvaguardia. A Palazzo Municipale, ribadisce il Tar, resta la possibilità di «adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione delle popolazione ai campi elettromagnetici, e dettare regole a tutela di particolari zone e bei di pregio paesaggistico o ambientale o storico-artistico, o anche per la protezione di zona sensibili, ma non anche d’imporre limiti generalizzati all’installazione».
Le sentenza Wind Tre, stessa data, ribadisce che «l’interesse pubblico perseguito con la disciplina di settore è quello di garantire una costante e/o continua ed omogenea erogazione del servizio pubblico di telefonia mobile».
Diventa dura per il Comune opporsi in casi come quello di Quartesana, ad esempio, il che spinge Francesco Colaiacovo (Pd) ad una riflessione: «Anni fa gestimmo l’installazione di Fondo Reno, troppo vicina ad una scuola, trovando una soluzione alternativa, in via Aranova. La strada è il dialogo con i gestori». —
Stefano Ciervo
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