Negozio chiuso in via Ortigara, bocciato il Comune. Il Tar al sindaco: «Rifai l’ordinanza»
Mesi fa lo stop al minimarket per motivi di degrado e ordine pubblico, poi il ricorso della titolare e ora tutto torna in discussione. Il sindaco ha 60 giorni per rivedere il provvedimento
Ferrara Il sindaco Alan Fabbri il 22 luglio firmò l’ordinanza, il vicesindaco Nicola Lodi subito dopo ci mise la grancassa: «La musica è cambiata, finalmente il negozio è chiuso». Si riferiva ai provvedimenti di chiusura di due negozi in via Ortigara, come richiesto da tempo nei mesi scorsi dai cittadini dopo esposti a raffica per degrado e ordine pubblico causati dai due locali e dai clienti, mentre sullo sfondo c’erano chiusure e riaperture degli stessi negozi che vanno avanti ormai da quasi 10 anni.
Provvedimenti giusti, chiesti e dovuti ai cittadini, dunque. Però, per motivi tecnico-giuridici, l’ordinanza del sindaco Fabbri per il mini market di via Ortigara 22/c, intestato a Roseline Okungbowa è stata in parte “bocciata” dai giudici del Tar dell’Emilia Romagna, che hanno rimandato gli atti al Comune di Ferrara ordinando di rifare tutto: i giudici hanno dato 60 giorni di tempo al Comune per avviare il “provvedimento di riesame” dell’ordinanza di revoca della Scia del minimarket. Minimarket che però – è bene precisare – resta ancora chiuso, e dunque il provvedimento, spiegano i legali, è assai particolare: da una parte il Tar non sospende il provvedimento (il negozio era stato chiuso per motivi di igiene e sicurezza, che parrebbero sussistere) , dall’altra ha di fatto accolto le ragioni della donna che gestisce il locale e del suo avvocato Sebastiano Casino di Rovigo, poiché hanno rilevato la necessità del riesame dell’ordinanza «alla luce delle censure svolte dalla parte ricorrente». Quali? Le spiega il legale della donna: «Abbiamo segnalato al Tar che il provvedimento era eccessivo, e senza carattere di urgenza: deciso sulla base di provvedimenti di anni fa, non attuali (le precedenti chiusure e sospensioni, ndr). A nostro avviso l’ordinanza urgente di chiusura non è competenza del sindaco, nello specifico è del prefetto». E ancora: «Il questore come accaduto in passato può sospendere la licenza (già fatto numerose volte negli anni, ndr); in questo caso però, la chiusura per revoca della Scia è prerogativa della prefettura». Il sindaco, dunque, avrebbe potuto e dovuto consultare il Prefetto che a sua volta avrebbe – nel caso avesse ritenute valide le ragioni – imposto la chiusura, provvedimento dunque di concertazione tra Comune e Prefettura».
Ciò non è accaduto: questo uno dei rilievi per cui il Tar ha di fatto “bocciato” il Comune, come rilevato alla udienza del 28 settembre, in cui è giudici hanno chiesto la revisione in 60 giorni al municipio: che dovrà spiegare ai giudici, nell’udienza del 7 dicembre, il nuovo provvedimento deciso. Per il Comune ci sarà l’avvocato Giuliano Onorati, (spesa deliberata dalla giunta il 13 settembre per 12.548 euro al legale esterno) che a fronte della linea sostenuta dai ricorrenti (la titolare del locale e il legale) spiega: «Il sindaco ha ritenuto di poter emettere l’ordinanza come da sua competenza. I ricorrenti ritengono potesse farlo solo su iniziativa del prefetto? Il sindaco lo ha fatto dopo avere verificato la necessità per le varie situazioni di sicurezza che giustificavano il provvedimento. Che il Tar, vorrei sottolineare, non ha sospeso, riconoscendone la sostanza». Ma ora, il Comune come rivedrà l’ordinanza: «La stiamo facendo, verrà adottata e presentata al Tar».l
Daniele Predieri
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